http://studiolegalecimino.eu/abusivismo-lacquisizione-dellarea-al-patrimonio-del-comune-non-senza-limiti/

La sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Campania n. 2478/2017 interviene ad interpretare il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), riguardanti la materia degli abusi edilizi immobiliari con particolare riferimento alla specifica conseguenza di carattere sanzionatorio, dell’acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile del Comune.

La sentenza muove dall’impugnativa, a cura del ricorrente dell’ordinanza di demolizione di un’opera costruita in totale assenza del permesso di costruire consistente in “un piano terraneo costituito da murature perimetrali e copertura a falda con lamiere coibentate, completo e tenuto in uso, avente una superficie di mq, 100 ca. e per una volumetria di mc. 350” emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi dell’articolo 31 D.P.R 380/201, che definisce .gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire come quegli interventi “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.”

Il citato articolo prevede che in questi casi il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'*** la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 del cit. art. 31 Testo Unico Edilizia.

Nel merito Il ricorrente lamentava l’inapplicabilità del suddetto regime sanzionatorio per molteplici motivi, tra i quali la mancata individuazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area soggetta ad acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nonché l’applicazione di un regime sanzionatorio eccessivo per una casistica per la quale al più la pena dovrebbe essere di tipo pecuniario. Il ricorrente, peraltro, deduceva l’improduttività di effetti dell’ingiunzione in virtù della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità dell’art. 36 dello stesso Testo Unico.

Il Tribunale Amministrativo, analizzando la normativa vigente, giunge ad escludere, in primo luogo, che la sanzione applicabile possa consistere in una mera pena pecuniaria, vertendosi nella specifica ipotesi di “costruzione in assenza del permesso di costruire” con trasformazione del territorio.

Osserva quindi, che l’ingiunzione di demolizione è imposta dalla norma e prescinde dalla conformità urbanistica del manufatto abusivo: dacchè non rileva che l’interessato abbia presentato apposita istanza di accertamento di conformità, la quale, in ogni caso, avrebbe potuto solo produrre l’effetto di sospendere l’efficacia dell’Ordinanza di demolizione ma certo non di inficiarne la legittimità.

Infine, in ordine al motivo di ricorso concernente la mancata indicazione dell’area di sedime da sottoporre ad acquisizione, il TAR, richiamandosi ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2013, liquida la questione assumendo che “la specificazione dell’area di sedime non costituisce elemento essenziale dell’ordine di demolizione”.

Sul punto, giova rimarcare che, al contrario, la giurisprudenza maggioritaria è ferma nel ritenere che “l'individuazione dell'area di pertinenza della “res abusiva” deve compiersi al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale viene accertata l'inottemperanza e con cui si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, indicazione che deve, quindi, essere contenuta nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, costituendo esso titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari” (così, TAR Lazio, sez. II-ter, 2 gennaio 2012, n. 9, che richiama TAR Campania, sez. IV, 21 settembre 2002, n. 5429; in termini, TAR Lazio, sez. I-quater, 4 aprile 2011, n. 2918).

Altra questione è quella relativa all’ipotesi in cui l’area oggetto di demolizione sia stata assegnata in godimento a terzi: si pensi all’ipotesi del conduttore che esegua opere “abusive”: in questo caso è previsto che il provvedimento vada comunque notificato al proprietario oltre che all’effettivo responsabile dell’*** (nella specie il conduttore) ma, ferma la responsabilità di ordine pecuniario circa la messa in pristino, la sanzione accessoria dell’acquisizione al Comune, non potrà considerarsi efficace nei confronti del proprietario.

@Produzione Riservata

Studio Legale Gelsomina Cimino

www.studiolegalecimino.eu

abusivismo.jpg

Condividi questo messaggio


Link al messaggio
Condividi su altri siti

2 messaggi in questa discussione

Perdoni, avvocato, ma il suo post lo trovo un po' lungo e scritto in burocratese. Risponderò con 10 parole:

Abbattere, abbattere, abbattere (a spese degli abusivi).

Legalità, legalità, legalità!

 

Condividi questo messaggio


Link al messaggio
Condividi su altri siti
2 ore fa, fosforo31 ha scritto:

Perdoni, avvocato, ma il suo post lo trovo un po' lungo e scritto in burocratese. Risponderò con 10 parole:

Abbattere, abbattere, abbattere (a spese degli abusivi).

Legalità, legalità, legalità!

 

Diciamo che il  Cazzaro Napoletano non c'ha capito un cazxo e, con gli sfinteri dilatati si affida ai soliti slogan senza motivare . Un po' come i Fascisti a grido : Vincere , vincere , vincere ( i Fascisti ) e ... Vinceremo !! 

 

Condividi questo messaggio


Link al messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

È necessario essere registrati per poter lasciare un messaggio

Crea un account

Non sei ancora iscritto? Registrati subito


Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.


Accedi ora