La solidarietà del Codice della Strada non colpisce la Società di Leasing

La recente sentenza 3961/2017 del Giudice di Pace di Milano interviene nuovamente a ribadire l’esclusione dall’ipotesi di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 3° co. c.c. del concedente- proprietario del veicolo concesso in leasing.

La vicenda prende le mosse dalla controversia insorta tra l’attore vittima di un sinistro il quale, a mente dell’art. 2054 3° co. ***. aveva chiamato in giudizio per il ristoro dei danni patiti, non solo il conducente e la compagnia assicurativa, ma la stessa società di leasing quale proprietaria del veicolo.

In questo contesto la società di leasing, costituendosi in giudizio aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto proprietaria concedente in locazione finanziaria il veicolo.

Il giudice di Pace richiamando la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di accogliere la domanda di estromissione in quanto, nei casi di veicoli concessi in leasing il ragionamento da attuare per individuare il corresponsabile e il conseguente litisconsorte necessario non è lo stesso applicabile per i veicoli in piena proprietà e condotti da terzi.

Invero, come ha più volte chiarito la Suprema Corte, per il disposto dell’art. 91 CdS (D. Lgs. n. 285 del 1992), in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, il corresponsabile con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c. è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario (ex multis Cass. n. 14635/2014, Cass. Sent. nr. 947 del 2012; Cass. Sent. del 25/05/2004, n. 10034; Cass. n. 12192/1999), ciò in quanto, diversamente, si verrebbe a configurare una situazione incongruente per la quale il concedente- proprietario sarebbe chiamato a rispondere dei danni causati da un bene del quale non ha più la materiale disponibilità

Ne deriva quindi che in caso di veicolo concesso a leasing “si verte in materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente cioè) e la ratio della responsabilità in solido con quest’ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne l’utilizzatore e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo né la disponibilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione”

Tuttavia, è bene sottolineare che, laddove si verta in tema di sanzioni amministrative o di qualsiasi altra misura ablativa che concerni la res locata, la società di leasing – raggiunta dalla contestazione dell’illecito – ha, si l’onere di comunicare all’Autorità procedente i dati dell’utilizzatore, ma ha altresì il dovere di informare l’effettivo destinatario della contestazione affinchè questi – cui l’accertamento andrà comunque notificato a cura dell’Autorità – sia posto in condizione di esercitare i suoi diritti di impugnativa.

@Produzione Riservata

Studio Legale Cimino

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