Con la sentenza 16601/2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sull’interessante questione della compatibilità del risarcimento punitivo con il sistema giuridico italiano, riconoscendo in modo diretto la compatibilità con l'ordinamento italiano dei risarcimenti punitivi, così ampliando l'interpretazione della responsabilità civile.

I danni punitivi, sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti, in virtù del quale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello strettamente necessario a ripristinare lo status quo ante.

Fino ad oggi in Italia si mirava ad escludere la legittimità di una condanna al pagamento di una somma a carattere "punitivo"; la Cassazione infatti negli unici casi in cui era stata chiamata a pronunciarsi sul tema (Sent. n.1183/2007 e Sent. n. 1781/2012), ha sempre negato la riconoscibilità di una tale condanna perché contraria all’ordine pubblico ritenendo che: "punizione e sanzione siano estranei al risarcimento del danno visto che alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno arrecato”.

La sentenza in commento ha invece totalmente riformato i precedenti orientamenti affermando che, nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, nè si può sottacere che al nostro ordinamento non sono estranee ipotesi di risarcimenti “punitivi”, dove la funzione di deterrenza si coordina con quella sanzionatoria.

Ed invero, rimarca la Corte, esistono nell’ordinamento italiano tutta una serie di disposizioni legislative in vigore ormai da anni e che costituiscono chiare ipotesi sanzionatorie (punitive) come ad esempio il rinomato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e numerosi altri esempi che le Sezioni Unite hanno opportunamente elencato a pagg 18-19 della sentenza.

Ciò nonostante, prosegue la Corte, “non significa che l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria” consenta ai giudici di accentuare liberamente le condanne, liquidando oltre la somma necessaria a ristorare il danno patito. Com’e’ noto, infatti, ogni prestazione personale esige una “intermediazione legislativa”, dunque, nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma ulteriore a quella strettamente necessaria per ristabilire lo status quo ante, costituisce ancora un’eccezione che, in quanto tale, deve essere legittimata da una specifica previsione legislativa.

L’auspicio di chi scrive è che il legislatore intervenga quanto prima per delineare ambiti e circostanze di un istituto che, laddove lasciato alla libera interpretazione dei Giudici, potrebbe dar luogo ad aberranti arricchimenti del danneggiato, in netto contrasto con l’art. 25, co. 2 della Costituzione e del principio di tassatività oltre che, sul piano più squisitamente civilistico, dell’art. 23 Cost. che contempla la riserva di legge per ogni prestazione personale o patrimoniale.

Non c’e’ dubbio infatti che secondo l’attuale formulazione dei principi fondamentali che sovrintendono il nostro Ordinamento, mentre la responsabilità penale reagisce alla condotta illecita mediante la pena e la sanzione, la responsabilità civile si struttura come conseguenza del danno e il risarcimento come suo mezzo di tutela: un’applicazione generalizzata dei punitive damages finirebbe per stravolgere tali assunti fondamentali senza che – data l’assenza di norme ad hoc – il danneggiato finale possa in alcun modo tutelarsi.

@Produzione Riservata

Studio Legale Gelsomina Cimino

www.studiolegalecimino.eu

 

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