Dice Zagrebelsky

L'opinione di chi sostiene che i diritti costituzionali siano stati limitati per arroganza del governo è errata.

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8 messaggi in questa discussione

c'è chi dice che il governo e il suo capo si siano dati i famigerati pieni poteri

 

c'è chi lo dice ma non è detto che sappia quello che dice.

Questi cosiddetti pieni poteri in realtà sono stati attribuiti dal parlamento e dunque non se li sono persi.

In secondo luogo, si tratta di poteri tutt'altro che pieni, essendo limitati al contenimento della diffusione del virus.

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Ignorante !! Se ne e’ aggiunto un altro di presidenti emeriti della Consulta . Leggi e fatti una cultura  invece di aumentare la tua ignoranza con il giornaletto di Travaglio . 

 

La compressione di un diritto di libertà va circoscritta nel tempo. Pertanto guardando oltre la tempesta 'Dpcm-Decreto' "anche qualora si ritenesse che è sufficiente il fondamento del decreto legge per adottare il Dpcm, comunque il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto fissare, come tutte le ordinanze urgenti ed in considerazione del rischio e della grave limitazione di libertà, termini finali differenziati nelle singole misure di sospensione dei diritti di libertà. Invece non lo ha fatto". A parlare con l'Adnkronos è Annibale Marini, presidente emerito della Corte Costituzionale, che rimarca: "E quindi questo è un profilo di difetto autonomo del Dpcm Conte. C'è un vizio nel fondamento costituzionale del Decreto della presidenza del consiglio dei ministri ed anche una irregolarità di contenuto". 

 
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Guerra a Sky tg24: Nel prossimo decreto...
 
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Non è sufficiente dunque neanche che lo stato di emergenza sia stato deliberato con un primo decreto legge il 31 gennaio, che ha fissato il termine al 30 luglio? "No. Anche se questi Dpcm, su cui c'è più di un dubbio di legittimità, trovassero fondamento nel decreto legge che ha deliberato l'emergenza, la fissazione del termine non andava definita rispetto al suo complesso ma alle singole limitazioni. Invece - rileva - sul Dpcm non sono indicati limiti temporali differenziati per le singole misure. Ed un solo termine da decreto al 30 luglio non è adeguato, non è proporzionato rispetto al complesso e alla gravità delle disposizioni".

Dunque, guardando al di là della bufera e degli attacchi trasversali alla costituzionalità-incostituzionalità del Dpcm, il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri è incostituzionale? "Sì - risponde Marini - volendo salvarne la legittimità, è incostituzionale lì dove non prevede un termine. Contiene dunque un vizio sanabile, perché basta stabilire la 'scadenza'. Ciò non toglie però che dal mio punto di vista il Dpcm non può incidere sui diritti di libertà. Ne è stato fatto un uso quantomeno di dubbia costituzionalità, 'fuori sistema', il che ha alterato completamente l'assetto di tutti gli organi istituzionali. Peraltro - prosegue - anche la Cartabia nella sua relazione ha parlato di collaborazione istituzionale. E il Dpcm è un atto che la stravolge perchè finisce per esautorare tutti gli organi che andrebbero coinvolti nella disciplina di emergenza. Diversamente da 'decreto legge' e 'legge di conversione', è un atto in cui infatti manca il momento collaborativo, mentre sia nel procedimento 'decreto legge' che in quello 'legge di conversione' sono coinvolti tutti: Governo, Presidente della Repubblica e Parlamento".

Una collaborazione istituzionale che va gestita anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali? "Certo, a tutti i livelli. Ma mi pare che non sempre sia stato fatto. Se il Governo si vuole sostituire agli enti territoriali - spiega Marini - deve seguire il procedimento previsto dall'articolo 120 della Costituzione, cioè il così detto 'potere sostitutivo', che prevede il rispetto del principio di leale collaborazione. Il nostro Stato ha carattere regionale e riconosce diverse competenze, anche legislative, alle Regioni in materia che vengono in rilievo nella odierna situazione emergenziale: mi riferisco alla tutela della salute e alla protezione civile".

E' il caso di differenziare il riavvio del Paese? "Non c'è dubbio. Se ci sono zone che in questo momento hanno una situazione meno critica è chiaro che le misure devono essere proporzionate e diversificate rispetto alla situazione di gravità presente nel territorio, ipotesi già ammessa dall'articolo 16 della Costituzione e cosa che è accaduta anche in tutto il resto del mondo. Quindi costituzionalmente una differenziazione per territori è non solo possibile ma anche auspicabile".

"Chiaramente - rimarca il presidente emerito della Consulta - ciò non significa che non vi debba essere un coordinamento e una leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo e, a maggior ragione, non esclude che il Governo, ma non il solo Presidente del Consiglio, possa e debba esercitare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 120, comma 2, della Costituzione, proprio al fine di prevenire, come stabilisce la stessa disposizione costituzionale, 'un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica'".

"Ritengo che il Presidente della Repubblica non abbia voluto in questa fase e in un’ottica di collaborazione istituzionale introdurre o provocare situazioni di frizione, che avrebbero potuto disorientare la cittadinanza. Ovviamente, con il passare del tempo e il graduale ritorno alla normalità non può che auspicarsi un controllo più penetrante del Capo dello Stato sull’osservanza delle norme costituzionali perché bisogna sempre ricordarsi che le derive autoritarie nascono sempre da, vere o presunte, situazioni emergenziali".

 

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Ecco bravo, torsolo di maggiordomo, finalmente ha messo Zagrebelsky dove deve stare. Nell'accozzaglia che ha bruciato il Q.lo al suo signore e padrone.

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Ecco bravo !! Basta dimostrarle che e’ un idio ta e lei , subito dopo , ce ne da conferma . Mhmhmhmhm , mi sa che il Kulo brucia a voi . Mi sa !! Ahahahahah 

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57 minuti fa, ahaha.ha ha scritto:

L'opinione di chi sostiene che i diritti costituzionali siano stati limitati per arroganza del governo è errata.

Invito Sancho Risata a trovare le differenze tra i due testi che seguono.

TESTO A (decreto legge 6 del 23 febbraio 2020:

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'
interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'
competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3,  commi  1  e
2)), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento  e  gestione
adeguata   e    proporzionata    all'evolversi    della    situazione
epidemiologica. 
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche
le seguenti: 
    a) divieto di allontanamento dal comune o  dall'area  interessata
da parte di tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune  o
nell'area; 
    b) divieto di accesso al comune...

TESTO B (decreto legge 19 del 25 marzo 2020, che abroga il precedente decreto legge 6, eccetto gli articoli 3, comma 6-bis, e 4):

1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
predeterminati, ciascuno di durata non
superiore  a  trenta  giorni,
reiterabili  e modificabili anche piu'
volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico
del predetto virus. 
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure: 
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi... 

Concordo pienamente sul fatto che l'opinione di chi sostiene

che i diritti costituzionali siano stati limitati per arroganza del governo

sia errata.

L'arroganza ci azzecca poco o niente.

Ci azzecca invece una enciclopedica ignoranza.

Buona futura opposizione di inquisiti di sinistra a tutti

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Ma io non ho mai negato la mia ignoranza, quindi, sig lucertolona, mi affido a lei, noto divulgatore di cultura legale, perché mi spieghi la differenza.

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Inviata (modificato)

Assicuro Sancho Risata che trovare le differenze tra i due testi non è compito difficile. Siamo ben al di sotto del livello delle prove INVALSI.

TESTO A (decreto legge 6 del 23 febbraio 2020:

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'
interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'
competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3,  commi  1  e
2)), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento  e  gestione
adeguata   e    proporzionata    all'evolversi    della    situazione
epidemiologica. 
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche
le seguenti: 
    a) divieto di allontanamento dal comune o  dall'area  interessata
da parte di tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune  o
nell'area; 
    b) divieto di accesso al comune...

TESTO B (decreto legge 19 del 25 marzo 2020, che abroga il precedente decreto legge 6, eccetto gli articoli 3, comma 6-bis, e 4):

1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2, 
per periodi
predeterminati,
ciascuno di 
durata non 
superiore a 
trenta giorni,
reiterabili e
modificabili
anche più volte 
fino al 31 
luglio 2020, 
termine  dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri...

Ovviamente non ci sono motivi che ostino l'eventuale ricorso all'ausilio del suo effendi.

Buona futura opposizione di inquisiti di sinistra a tutti

Modificato da ilsauro24ore

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Non ho  capito un caxzo, mi perdona?, Sig lucertolona?

Me lo può rispiegare in maniera più breve senza grosse parolone in rosso che non ci stanno nel mio telefono?

Le scriva pure in rosso se le piacciono tanto, ma le scriva in una maniera che sia leggibile anche da telefono.

 

 

 

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