Salone del libro di Torino

La casa editrice Altaforte sarà esclusa dal Salone del Libro di Torino

44.1.50 - Legge 20 giugno 1952, n. 645.

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(G.U. 23 giugno 1952, n. 143)

 Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) [1].

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Art. 2. Sanzioni penali.

Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i *** indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire [2] .

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o *** è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire [3] .

Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate [4] .

L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi [5.

Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Art. 3. Scioglimento e confisca dei beni.

Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo [6] .

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

Art. 4. Apologia del fascismo [7].

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni [8] .

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni.

Art. 5. Manifestazioni fasciste [9].

Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

Art. 5 bis. [10].

Per i reati previsti dall'art. 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 6. Aggravamento di pene.

Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa [11] .


 

          Art. 7. Competenza e procedimenti.

     La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.

Art. 8. (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

Art. 9. (Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo).

La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.

Matteo............. datte da fa.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

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2 messaggi in questa discussione

Inviata (modificato)

Non  merita  tutta questa  pubblicità erano  solo  da  processare  per  apologia   al  fascismo . PUNTO

Modificato da pm610

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6 ore fa, fosforo41 ha scritto:

Come recita l'articolo 4 della legge Scelba e come ribadito da varie sentenze, l'apologia del fascismo costituisce reato se e solo se si configura come propaganda di una qualsiasi forma di riorganizzazione del disciolto partito fascista (vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione). Di conseguenza chi, per esempio, esalta la figura storica o politica di Mussolini senza tuttavia mirare a una rifondazione del fascismo non è perseguibile. Diversamente la legge Scelba sarebbe incostituzionale in quanto incompatibile con l'articolo 21 della Costituzione. Orbene, se movimenti politici come CasaPound e Forza Nuova (e in passato il Movimento Sociale) non sono mai stati sciolti e sono ammessi alle elezioni, vuol dire che non si vede in essi nessuna forma di riorganizzazione del partito fascista. E se al Salone del Libro di Torino furono ammessi per anni i libri del bombarolo neofascista Franco Freda, vuol dire non si riscontrava in essi apologia del fascismo nel senso precisato sopra. Anche se Freda era uno dei massimi esponenti di Ordine Nuovo, formazione neofascista a suo tempo sciolta in forza della legge Scelba. Appare dunque paradossale l'ostracismo del Salone su un editore vicino a CasaPound che intendeva esporre un libro su Salvini. Peraltro solo un tribunale può stabilire se in un libro o nelle dichiarazioni di un editore ci sia o meno apologia del fascismo (sempre nel senso precisato sopra). Di sicuro non si contrasta l'onda neofascista usando il metodo fascista della censura. Nel caso in questione la decisione dei dirigenti del Salone ha fatto solo pubblicità gratuita a quel piccolo editore e al suo libro, e al protagonista del libro, il solito Salvini.

 

 

Purtroppo quello che sfugge al Cazzaro di Napoli e’ ben altro  rispetto alle sue enunciazioni di principio sulle quali si può anche concordare .  E’ ovvio che la libertà di espressione non solo e’ giusta ma va pure garantita . Ma e’ altrettanto giusto che vengano presidiati gli spazi pubblici da Movimenti neofascisti e violenti. E si badi bene , tuttocio’ proprio nell’ottica di preservare la libertà di espressione . Qui non e’ in discussione , come invece sfugge al Cazzaro di Napoli , che Altaforte possa pubblicare dei libri , ma l’idea che in ogni contesto storico , l’essere tolleranti contro gli intolleranti , porta , inevitabilmente , alla soppressione della tolleranza come ha sempre detto e dimostrato e teorizzato Popper nei suoi paradossi. Ed e’ altamente imbecilloide richiamarsi , come fa il Cazzaro di Napoli , a precedenti Saloni del Libro dove hanno trovato spazio pubblicazioni dello stragista e fascista Franco Freda . E’ inbecilloide perché allo strabico Cazzaro di Napoli sfugge un particolare di primaria importanza : Qua abbiamo un “cosiddetto” uomo delle istituzioni, un vicepremier di uno Stato antifascista , un ministro della repubblica che si basa sull’antifascismo , che pubblica per una Casa Editrice completamente ed orgogliosamente Fascista , che dichiara che il pericolo non e’ il fascismo ma l’antifascismo , che definisce infami i partigiani ed eroi i repubblichini . Ed allora , mi sembra non solo ovvio , ma addirittura doveroso , che una casa editrice del genere in un consesso pubblico non ci debba stare . Rimprovero solo il fatto che gli organizzatori non la abbiamo esclusa fin da subito . Ma meglio tardi che mai !!  Ed allora mi sovviene , però , tutti gli improperi che il Cazzaro di Napoli invio’ al mio amico Emanuele Fiano che definì , oltre che sionista , Antifascista d’accatto solo perché tento’ di normare ed avere più possibilità di manovra punitiva contro chi il Fascismo e la sua apologia lo manifesta davvero sfruttando le pieghe di una norma transitoria della Costituzione mai del tutto chiarita . Faccio quindi un plauso a Chiamparino ed alla Sindaca di Torino per essere intervenuti , anche se in ritardo , ed aver buttato fuori a calci nel Kulo chi il Fascismo lo riproporrebbe domattina e fregandosene altamente se questo fatto procura visibilità e vantaggi commerciali alla Altoforte . 

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