Questa, secondo me, potrebbe essere la massima aspirazione giudiziaria.
Iniziata da
ildi_vino,
17 messaggi in questa discussione
45 minuti fa, mark222220 ha scritto:Tutto vero e tutto giusto eccetto la caga ta finale . Con la flagranza di reato non c’è la costrizione di spargete querela ma la Magistratura interviene di ufficio .
Questo naturalmente prima della "riforma" Cartabia. Dopo, a meno che non si proceda perlomeno a qualche "modifica", come minimo, bisogna interpretare.
bello il tuo "semonino".....chissa' dove l'avrai copiato....cmq potrei anche quotarti....pero' mi viene in mente un piccolo...microscopico dettaglio.negli ultimi 10 anni,siete stati VOI di sx al governo..perchè non AVETE CAMBIATO QUALCOSA?? AH SI..AVETE CAMBIATO la giustizia chiudendo le carceri...liberando gli assassini,spacciatori,violentatori....condonando loro tutto e di piu'...e punendo gli agenti carcerari.dai radicali...ai kompagni..ai verdi in avanti doc.
bene..ora il tuo sermone....lascia stare..va.
ossequi
25 minuti fa, ildi_vino ha scritto:Questo naturalmente prima della "riforma" Cartabia. Dopo, a meno che non si proceda perlomeno a qualche "modifica", come minimo, bisogna interpretare.
In flagranza di reato e’ previsto l’arresto immediato per la quasi totalità dei reati altro che querela di parte . Consiglio di informarsi sui problemi della Giustizia su testi indipendenti e seri e non sul Fatterello Quotidiano.
SCHEDA
L’estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022
1. Una delle più importanti linee di intervento della riforma del sistema penale, realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è rappresentata da una significativa estensione del regime di procedibilità a querela, in rapporto a centrali figure di reato contro la persona e contro il patrimonio. In un sistema improntato al principio della obbligatorietà dell’azione penale – di recente rimesso in discussione –, afflitto dal carattere ipertrofico della legislazione penale e da un sempre più insostenibile numero di procedimenti penali, valorizzare la procedibilità a querela, riducendo in modo corrispondente l’area della procedibilità d’ufficio, rappresenta una ragionevole strategia politico criminale, del tutto funzionale nel contesto di una riforma volta a migliorare l’efficienza del processo penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.(riduzione del 25% dei tempi medi del processo penale entro il 2026).
Non a caso, già in passato – come in occasione della legge n. 689 del 1981 – l’estensione del regime di procedibilità a querela ha rappresentato una strada alternativa (e, in quell’occasione, parallela) alla depenalizzazione. Entrambe le vie esprimono, con modalità e gradazioni diverse, una valutazione legislativa di diminuito disvalore degli illeciti considerati e conducono ad esiti di deflazione processuale e penitenziaria. Se la depenalizzazione opera in astratto, escludendo l’illecito dal catalogo dei reati e dalla sfera del processo penale, la trasformazione del regime di procedibilità del reato – da procedibile d’ufficio a procedibile a querela – conserva l’astratta rilevanza penale del fatto e opera invece in concreto: la permanenza o meno dell’illecito nella sfera del processo penale viene a dipendere, infatti, da una manifestazione di volontà della persona offesa, che si mostri tempestivamente ed effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria. L’esperienza mostra come per le più diverse ragioni tale interesse, in non pochi casi, manchi e come, nondimeno, il regime di procedibilità d’ufficio previsto per questo o quel reato che offende interessi individuali obblighi l’autorità giudiziaria a compiere dispendiose attività, che il sistema non è in grado di sostenere: men che meno oggi, a fronte degli obiettivi del P.N.R.R. Se si ha a cuore l'effettività della giustizia penale nella persecuzione dei più gravi reati, con sano realismo bisogna rinunciare a qualcosa rispetto a quelli meno gravi.
Estendendo il regime di procedibilità a querela si realizza, infatti, un temperamento del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, senza metterlo in discussione nei suoi fondamenti costituzionali; un temperamento che è tradizionale, nel nostro ordinamento, e senz’altro ragionevole in relazione a reati che offendono interessi individuali, di natura privatistica.
Non solo: l’estensione del regime di procedibilità a querela si inserisce, nella riforma Cartabia, in un disegno più complesso, volto non solo a deflazionare il processo riducendo il numero dei procedimenti – in corrispondenza di quelli non avviati per mancata presentazione della querela –, ma anche a valorizzare condotte riparatorie e ripristinatorie in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa all’esito punitivo. Espressione paradigmatica di questa idea è, tra l’altro, la scelta di far conseguire dalla giustizia riparativa effetti rispetto alla remissione della querela: il nuovo art. 152, co. 3. n. 2 c.p. (inserito dall’art. 1, co. 1. Lett. h) d.lgs. n. 150/2022) individua, infatti, una nuova ipotesi di remissione tacita della querelaallorché “il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo”. Ebbene, estendere l’area della procedibilità a querela significa valorizzazione cause di estinzione del reato– come la remissione della querela e le condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. – che presuppongono il risarcimento del danno o comunque condotte riparatorie/ripristinatorie, oltre alle nuove condotte rilevanti nel quadro della vera e propria “giustizia riparativa” disciplinata per la prima volta, in modo organico, dalla riforma Cartabia. Vengono così incentivate, rispetto a determinati reati di non particolare gravità e caratterizzati da conflittualità interpersonale, quali tipicamente sono quelli contro la persona e contro il patrimonio, forme alternative di definizione del procedimento penale vantaggiose per tutti: per gli indagati/imputati, che possono uscire anticipatamente dal processo penale giovandosi dell’estinzione del reato; per le persone offese e danneggiate, che possono trovare una concreta e tempestiva risposta alla domanda di giustizia attraverso il risarcimento del danno e le altre condotte riparatorie dell’offesa o ripristinatorie; per l’amministrazione della giustizia, che può definire anticipatamente un certo numero di procedimenti, dedicando le proprie limitate energie ad altri, per reati di maggiore gravità o che coinvolgono interessi superindividuali.
2. In applicazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 15 della l. 27 settembre 2021, n. 134, che ha recepito una delle proposte della Commissione Lattanzi, il d.lgs. n. 150/2022 estende il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni (senza che si tenga conto, a tal fine, delle circostanze). Le scelte del legislatore delegato sono puntualmente riportate nella Relazione illustrativa (ivi, p. 318 ss.), pubblicata anche dalla nostra Rivista, alla quale si rinvia.
2.1. Quanto ai delitti contro la persona, si tratta dei seguenti:
- lesioni personali stradali gravi o gravissime, limitatamente all’ipotesi non aggravata di cui all’art. 590-bis, co. 1 c.p. (viene così recepito il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che aveva sollecitato il legislatore a rimeditare il regime di procedibilità d’ufficio previsto per tutte le ipotesi, di diverso disvalore, previste dall’art. 590-bis c.p.);
- lesioni personali dolose (art. 582 c.p.): la procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi(malattia compresa tra 21 e 40 giorni). Risulta così in modo corrispondente ampliata la competenza del giudice di pace, che in base all’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 interessa il delitto di cui all’art. 582 c.p. “limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma, perseguibili a querela di parte”. Va segnalato, a questo proposito, un difetto di coordinamento (emendabile in sede di decreto correttivo: la delega è esercitabile entro il 2025): il citato art. 4 non è stato modificato e continua a riferirsi ancora al secondo comma dell’art. 582 c.p., che non individua più ipotesi procedibili a querela, bensì le sole ipotesi procedibili d’ufficio. Sembra ad ogni modo indubbio che tanto le ‘vecchie’ quanto le nuove ipotesi di lesioni personali, rese procedibili a querela, siano attratte nella competenza del giudice di pace e, pertanto, soggette alle pene non detentive previste dall’art. 52 d.lgs. n. 274/2000. Ne consegue, a fronte di una sopravvenuta lex mitior di carattere non solo processuale, ma anche sostanziale, l’applicabilità dell’art. 2, co. 4 c.p. e, pertanto, delle più miti pene previste dal sistema del giudice di pace anche quando il reato, commesso prima del 30 dicembre 2022, sia giudicato da un giudice diverso. Il giudice che procede non deve pertanto, a nostro avviso, dichiararsi incompetente, trovando applicazione quanto disposto dall’art. 63, co. 1 (e, per analogia, dall’art. 64, co. 2) d.lgs. n. 274/2000;
- sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605 c.p., limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma che, essendo punita con la reclusione pari nel minimo a sei mesi, è riferibile anche a fatti di assai ridotto disvalore (come nel caso dei c.d. sequestri lampo);
- violenza privata (art. 610 c.p.), limitatamente all’ipotesi non aggravata prevista dal primo comma.
- minaccia (art. 612 c.p.): riformulando gli artt. 612 e 623-ter c.p. sono stati ridotti i casi di procedibilità d’ufficio oggi previsti per il delitto di minaccia; diventa procedibile a querela la minaccia grave commessa da persona cui sia contestata la recidiva;
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.): diventaprocedibile a querela l’ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose (ad es., forzando una serratura o rompendo il vetro di una finestra).
2.2. Quanto, poi, ai reati contro il patrimonio, si tratta dei seguenti delitti:
- furto (art. 624 c.p.): oggi il furto è procedibile d’ufficio se il danno patrimoniale è di rilevante gravità e, inoltre, in tutte le ipotesi in cui ricorra una delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p. Il numero delle aggravanti, e la facilità con le quali di fatto vengono contestate (es., mezzo fraudolento, destrezza, esposizione alla pubblica fede, ecc.), fa sì che, in un rilevante numero di casi, il delitto sia procedibile d’ufficio, anche quando ha ad oggetto fatti bagatellari (ad es., il furto in supermercato per bisogno, di beni del valore di pochi euro), che la persona offesa non ha interesse a che siano perseguiti. Il d.lgs. n. 150/2022 rende ora procedibile a querela il furto aggravato dalla particolare gravità del danno (art. 61, n. 7 c.p.) – che ben può e potrà essere risarcito, con remissione della querela ed estinzione del reato – e tutte le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., salvo quelle, aventi una dimensione pubblicistica, previste dal n. 7 (con l’importante eccezione dell’esposizione alla pubblica fede) e dal n. 7 bis (furto di componenti metalliche o altro materiale, come ad es. il rame, sottratto a infrastrutture destinate a erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici). La generale previsione del regime di procedibilità a querela del furto rappresenta una storica svolta, rispetto all’originaria impostazione del codice Rocco, che completa con coraggio un percorso avviato, più timidamente, da precedenti riforme. Di conseguenza, il legislatore ha opportunamente modificato la sola rubrica dell’art. 626 da “furti punibili a querela dell’offeso” (si tratta, ora, della normalità dei casi) a “furti minori” (espressione mutuata dalla dottrina);
- turbativa violenta del possesso di cose mobili (art. 634 c.p.): il delitto viene reso procedibile a querela, con una scelta ragionevole se si considera che è punito meno severamente di quello di invasione di terreni o edifici, nell’ipotesi non aggravata di cui all’art. 633, co. 1 c.p., che è procedibile a querela;
- danneggiamento (art. 635 c.p.): viene reso procedibile a querela il danneggiamento nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia). La procedibilità d’ufficio è mantenuta nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio ex art. 331 c.p. Per un difetto di coordinamento, resta procedibile d'ufficio il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede (come le automobili, i motorini o le biciclette), mentre, come si è detto, il più grave reato di furto (ad es., dell'auto, del motorino, ecc.), sulle stesse cose, diventa procedibile a querela. Questo esito, di dubbia ragionevolezza, potrà essere emendato dal legislatore, in sede di decreto correttivo della riforma, sempre che una questione di legittimità costituzionale fondata sull'art. 3 Cost. non venga presentata e accolta prima dalla Corte costituzionale ;
- truffa, frode informatica e appropriazione indebita (artt. 640, 640 ter e 649-bis c.p.): diventano procedibili a querela le ipotesi, ora procedibili d’ufficio, in cui ricorrano l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) ovvero la recidiva, nei casi in cui integra un’aggravante ad effetto speciale.
3. Valorizzando la lettera della legge delega, che individua l’area di intervento del legislatore delegato facendo riferimento a “reati” – e non già a “delitti” – contro la persona o contro il patrimonio”, il d.lgs. n. 150/2020 compie un’altra scelta innovativa rendendo procedibili a querela, per la prima volta, due contravvenzioni previste nel Libro III del codice penale che, in effetti, configurano a ben vedere reati contro la persona, nella misura in cui l’offesa (spesso, per fatti bagatellari) è diretta a persone determinate:
a) il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), limitatamente all’ipotesi, prevista dal primo comma, in cui il fatto sia commesso nei confronti delle “persone” (non anche di spettacoli, trattenimenti o ritrovi pubblici);
b) la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Va segnalato che, per consentire l’estinzione del reato per remissione della querela, anche in rapporto a dette contravvenzioni, il legislatore ha contestualmente modificato il primo comma dell’art. 152 c.p., sostituendo la parola “delitti”, contenuta in quella disposizione, con la parola “reati”, comprensiva anche delle contravvenzioni.
4. È di particolare rilievo segnalare, sia in rapporto ai sopra menzionati delitti, quanto alle anzidette contravvenzioni, che la procedibilità d’ufficio è sempre fatta salva, in attuazione della legge delega, “quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità”.
Si conferma, così una scelta già adottata dal precedente intervento di generale estensione del regime di procedibilità a querela, realizzato con la riforma Orlando (cfr. il criterio di delega di cui all’art. 1, co. 16, lett. a), n. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103. V., inoltre, in tema di truffa e altri delitti contro il patrimonio, l’art. 649 bis c.p., come modificato dalla l. n. 3/2019, in sostanziale attuazione – tardiva – della l. n. 103/2017). La volontà del legislatore è di conservare la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa non è in grado di manifestare la propria volontà di procedere penalmente in ragione di una condizione di incapacità per ragioni di età (giovane o avanzata) o di infermità (cioè di una condizione patologica, non necessariamente integrante una incapacità di intendere e di volere. La ratio della disposizione richiede, in ogni caso, una vera e propria condizione di incapacità di querelare, associata all’età o all’infermità, che, in concreto e a tutela della persona offesa, renda opportuno che lo Stato proceda comunque. Così, ad esempio, un’età avanzata, non associata a condizioni di incapacità, non rende procedibile d’ufficio il reato; così come una condizione di infermità che non incida in concreto sulla capacità di presentare una querela.
Va peraltro segnalato che le condizioni di incapacità, per età o per infermità, della persona offesa non rendono procedibili d’ufficio le lesioni stradali ex art. 590 bis, co. 1 c.p. Ciò in quanto la legge delega ha dato rilievo a tali condizioni solo in rapporto ai reati “ulteriori” rispetto a quello di cui all’art. 590-bis c.p. La ragionevolezza di questa scelta, dovuta a un difetto di coordinamento della legge delega, appare dubbia.
5. Come si vede, la procedibilità a querela è stata estesa a reati che, per lo più, sono di assai frequente contestazione: lesioni, minaccia, violenza privata, violazione di domicilio, furto, appropriazione indebita, truffa, disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e molestie. Se si pensa che, tra il 2016 e il 2020, sono stati denunciati quasi sei milioni di furti, e aperti altrettanti fascicoli, l’effetto deflattivo della riforma è potenzialmente notevole in ragione, vuoi del numero di casi in cui non sarà presentata una querela, vuoi del numero di casi in cui potrà essere rimessa la querela, a seguito di condotte risarcitorie o riparatorie delle quali la persona offesa potrà beneficiare in tempi brevi, e non all’esito di un procedimento, a distanza di molti anni. I toni allarmistici di una parte della stampa, che ha riferito in merito alla remissione della querela (con annessa scarcerazione), il giorno stesso dell’entrata in vigore della riforma, in rapporto a fatti di cronaca nera di rilievo mediatico (un sequestro di persona, nel caso del rapper Simba La Rue), non fanno bene alla nostra malandata giustizia penale. Premesso che reati ‘non brutti’ non esistono, se si vuole, come si deve, decongestionare il processo penale, da qualche parte bisogna pur intervenire, come la riforma Cartabia ha coraggiosamente fatto in rapporto a reati, non gravi per quanto talora ‘odiosi’, che offendono interessi individuali: favorendo così non l’impunità (che è comunque tutta da dimostrare, considerato che la presunzione di innocenza, nel dibattito pubblico, non può essere brandita a piacere), bensì la riparazione dell’offesa; un risultato concreto che in molti casi la giustizia penale e civile non riescono ad assicurare. Solleticare la pancia dell’opinione pubblica ad ogni querela non presentata o rimessa, gridando all’impunità, è una forte tentazione populistica, cui corrisponde, come i giuristi sanno, una banalizzazione di una realtà più complessa, necessariamente coinvolta da interventi di riduzione dell’area dei reati procedibili d’ufficio. Non è l’atteggiamento responsabile che può aiutare l’opinione pubblica a comprendere e il Paese a raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R., che non possono prescindere da una riduzione del numero dei procedimenti penali. Se tanta polvere viene sollevata per l’estensione della procedibilità a querela, come possono d’altra parte crearsi le premesse culturali, nel Paese, per un serio intervento di depenalizzazione, da molti, ritenuto necessario?
6. Per migliorare l’efficienza del processo penale, la riforma interviene anche su alcuni profili processuali connessi al regime di procedibilità a querela, sui quali in questa sede non ci soffermiamo, rinviando alla Relazione illustrativa (ivi, p. 331 ss.) e ulteriori contributi di approfondimento. Ci riferiamo all’attuazione dei criteri di delega in tema di domicilio del querelante e di notificazioni al querelante (nuovo art. 153-bis c.p.p.), alla mancata ingiustificata comparizione del querelante all’udienza cui è stato citato come testimone (che integra una nuova ipotesi di remissione tacita della querela: art. 152, co. 2, n. 1 e co. 2 c.p.); alla nuova disciplina delle *** al querelante (artt. 90, co. 1-bis, 90, lett. a-bis)-a-quinquies e n-bis) c.p.p., 142, co. 3-4 disp. att. c.p.p.).
7. Come già in occasione di precedenti riforme, che hanno esteso il regime della procedibilità a querela, il legislatore si è fatto carico della disciplina transitoriacon apposite disposizioni, contenute nell’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022. Tale disciplina transitoria presuppone un quadro del diritto vivente da tempo consolidato nel ritenere che le modifiche del regime di procedibilità siano riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all’art. 2 c.p. Ciò sul presupposto che la querela è istituto di “natura mista, sostanziale e processuale…, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità” (v. già Cass., Sez. III, 8.7.1997, n. 2733, Rv. 209188 e, da ultimo, Cass., Sez. II, 9.1.2020, n. 14987, Rv. 279197).
7.1. La giurisprudenza sui profili intertemporali delle modifiche del regime di procedibilità può essere così compendiata:
- è applicabile l’art. 2, co. 1 c.p. – il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente – in ipotesi di modifiche del regime di procedibilità che diano vita a un regime deteriore. È ad esempio il caso, inverso a quello oggetto della riforma in esame, in cui viene introdotta la procedibilità d’ufficio per un reato precedentemente procedibile a querela (cfr. Cass., Sez. II, 1.2.2022, n. 4800, Rv. 282624; Cass., Sez. IV, 16.1.2019, n. 13577, Rv. 275709), ovvero viene stabilita la irrevocabilità della querela stessa (cfr. Cass., Sez. V, 9.10.2019, n. 3019, Rv. 278656);
- non è applicabile l’art. 2, co. 2 c.p. – la disciplina dell’abolitio criminis – quando, dopo la commissione di un reato procedibile d’ufficio, viene prevista per quel reato la procedibilità a querela e questa non è presentata: la Cassazione ha in tale ipotesi negato la possibilità di revocare ai sensi dell’art. 673 c.p.p. le sentenze di condanna passate in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 3.12.2019, n. 1628, Rv. 277925: “il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis. In questo senso v. anche, nella motivazione (§ 5), Cass., Sez. Un., 7.9.2018, n. 40150). Del pari, la Cassazione ha altresì negato la possibilità di superare il giudicato attraverso la revisione, non essendo il mutamento del regime di procedibilità riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 630 c.p.p. (in particolare, a quella della prova nuova di cui alla lettera c) di detta disposizione: cfr. Cass., Sez. II, 9.1.2020, n. 14987, Rv. 279197). Ne consegue, alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, che il mutamento del regime di procedibilità realizzato dalla riforma Cartabia non produce effetti sulle sentenze o sui decreti di condanna passati in giudicato prima del 30 dicembre 2022 e, in particolare, non legittima un incidente di esecuzione (e, men che meno, la revisione). È un orientamento condivisibile, atteso che la modifica del regime di procedibilità, a differenza dell’abolitio criminis, non fa venir meno la rilevanza penale di una determinata classe di fatti;
- è applicabile l’art. 2, co. 4 c.p. se, dopo la commissione del reato, sopravviene, prima della formazione del giudicato, una modifica del regime di procedibilità che integri una lex mitior per il soggetto agente. E’ ciò che tipicamente avviene proprio nell’ipotesi dell’introduzione del regime di procedibilità a querela per un reato procedibile d’ufficio, al tempo del fatto. Ne consegue, secondo la Cassazione, che nei procedimenti pendenti la remissione della querela comporta, per il giudice, l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. V, 17.4.2019, n. 22143, Rv. 275924; Cass., Sez. II, 17.4.2019, n. 21700, Rv. 276651; Cass., Sez. II, 8.11.2018, n. 225, Rv. 274734). Va peraltro segnalato, quanto al giudizio di legittimità, che secondo le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7.9.2018, n. 40150, § 5 della motivazione in diritto) la retroattività del mutato regime di procedibilità incontra un limite nell’inammissibilità del ricorso: “la mancanza di tale condizione [della querela, n.d.r.] viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08.10.2015, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14.10.2010, Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata”. Sarà pertanto onere di chi voglia far valere il difetto della sopravvenuta condizione di procedibilità darne conto nel ricorso o nei motivi aggiunti. D’altra parte, va altresì segnalato, quanto ai rapporti tra inammissibilità del ricorso per cassazione e regime di procedibilità a querela, che, secondo la giurisprudenza, “la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazionee ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto” (Cass., Sez. III, 17.12.2020, n. 9154, Rv. 281326. V. anche, tra le altre, Cass., Sez. IV, 11.11.2021, n. 45594, Rv. 282301).
Bravissima, stupida gallina pisana, ha mirabilmente copiaincollato un testo (che nessun "firumista" leggerà completamente, lei per prima) che però sarà utile agli avvocati (quelli laureati) e a tutti i magistrati, tipo Gratteri, che non hanno capito un caxzo della riforma Cartabia.
Eh eh eh , Asinella !! Se uno seguisse il tuo consiglio rimarrebbe ignorante come te e sarebbe costretto ad informarsi sul Fatterello Quotidiano . Te vuoi questo contadinella ignorantella ed Asinella veneta …!!
45 minuti fa, director12 ha scritto:bello il tuo "semonino".....chissa' dove l'avrai copiato....cmq potrei anche quotarti....pero' mi viene in mente un piccolo...microscopico dettaglio.negli ultimi 10 anni,siete stati VOI di sx al governo..perchè non AVETE CAMBIATO QUALCOSA?? AH SI..AVETE CAMBIATO la giustizia chiudendo le carceri...liberando gli assassini,spacciatori,violentatori....condonando loro tutto e di piu'...e punendo gli agenti carcerari.dai radicali...ai kompagni..ai verdi in avanti doc.
bene..ora il tuo sermone....lascia stare..va.
ossequi
Bello anche il tuo sermoncino Kompagno. Rimane solo un piccolo particolare da chiarire. Quali sarebbero questi "ultimi 10 anni in cui siete stati al governo". Me li potresti ricordare?
Ti riferisci, per caso, anche al governo fra 5s e il Capitano e anche a quello di Draghi con Fi e sempre il Capitano dentro? Fammi capire Kompagno. Guarda che 10 anni sono, a occhio e croce 2 lustri (un lustro=5 anni). O a meno che tu non voglia andare a salti e magari saltare a quelli di Papy, gli unici in cui non sono mai stati necessari accordi con nessuno. Esattamente come in quello di Giorgia.
3 minuti fa, ildi_vino ha scritto:Bello anche il tuo sermoncino Kompagno. Rimane solo un piccolo particolare da chiarire. Quali sarebbero questi "ultimi 10 anni in cui siete stati al governo". Me li potresti ricordare?
Ti riferisci, per caso, anche al governo fra 5s e il Capitano e anche a quello di Draghi con Fi e sempre il Capitano dentro? Fammi capire Kompagno. Guarda che 10 anni sono, a occhio e croce 2 lustri (un lustro=5 anni). O a meno che tu non voglia andare a salti e magari saltare a quelli di Papy, gli unici in cui non sono mai stati necessari accordi con nessuno. Esattamente come in quello di Giorgia.
fai la conta amico....e metti dentro anche quello del tuo salvatore monti,visto chi lo ha messoo li' non certo democraticamente visto chi lo ha messo li' è un zoloccolo duro del pci.......hai fatto la conta?? riguardo i 5stalle.....credo che dire kompagni...sia un eufenismo....robe da mao tz tung.
12 minuti fa, director12 ha scritto:fai la conta amico....e metti dentro anche quello del tuo salvatore monti,visto chi lo ha messoo li' non certo democraticamente visto chi lo ha messo li' è un zoloccolo duro del pci.......hai fatto la conta?? riguardo i 5stalle.....credo che dire kompagni...sia un eufenismo....robe da mao tz tung.
Il Salvatore Monti Kompagno? Kompagno, ricomponiti. In quel governo c'era addirittura anche Giorgia e figurati che allora non faceva neanche finta di fare opposizione. Era allineata anche lei come una brava soldatina.
Poi, se ci pensi ancora meglio, c'è da dire anche un'altra cosa.
Lo sai cosa sarebbe successo se con Bersani si fosse andati al voto senza passare attraverso il governo Monti.
Sarebbe successa la stessa cosa successa ora con la incolpevole Giorgia (non lo sa neanche lei come ha fatto ad avere tutti quei voti facendo finta di fare opposizione).
Bersani avrebbe stravinto, con una maggioranza bulgara.
Sii serio Kompagno e, se non ti ricordi, non vergognarti a chiedere all',insegnante di sostegno. Guarda che non c'è nessuna vergogna a fare tutto quello che serve per migliorarsi, imparare le cose e saperne sempre di più. Telefonale, dammi retta. È una ragazza splendida e ti risponde anche di domenica.
Modificato da ildi_vino57 minuti fa, mark222220 ha scritto:In flagranza di reato e’ previsto l’arresto immediato per la quasi totalità dei reati altro che querela di parte . Consiglio di informarsi sui problemi della Giustizia su testi indipendenti e seri e non sul Fatterello Quotidiano.
SCHEDA
02 Gennaio 2023
L’estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022
1. Una delle più importanti linee di intervento della riforma del sistema penale, realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è rappresentata da una significativa estensione del regime di procedibilità a querela, in rapporto a centrali figure di reato contro la persona e contro il patrimonio. In un sistema improntato al principio della obbligatorietà dell’azione penale – di recente rimesso in discussione –, afflitto dal carattere ipertrofico della legislazione penale e da un sempre più insostenibile numero di procedimenti penali, valorizzare la procedibilità a querela, riducendo in modo corrispondente l’area della procedibilità d’ufficio, rappresenta una ragionevole strategia politico criminale, del tutto funzionale nel contesto di una riforma volta a migliorare l’efficienza del processo penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.(riduzione del 25% dei tempi medi del processo penale entro il 2026).
Non a caso, già in passato – come in occasione della legge n. 689 del 1981 – l’estensione del regime di procedibilità a querela ha rappresentato una strada alternativa (e, in quell’occasione, parallela) alla depenalizzazione. Entrambe le vie esprimono, con modalità e gradazioni diverse, una valutazione legislativa di diminuito disvalore degli illeciti considerati e conducono ad esiti di deflazione processuale e penitenziaria. Se la depenalizzazione opera in astratto, escludendo l’illecito dal catalogo dei reati e dalla sfera del processo penale, la trasformazione del regime di procedibilità del reato – da procedibile d’ufficio a procedibile a querela – conserva l’astratta rilevanza penale del fatto e opera invece in concreto: la permanenza o meno dell’illecito nella sfera del processo penale viene a dipendere, infatti, da una manifestazione di volontà della persona offesa, che si mostri tempestivamente ed effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria. L’esperienza mostra come per le più diverse ragioni tale interesse, in non pochi casi, manchi e come, nondimeno, il regime di procedibilità d’ufficio previsto per questo o quel reato che offende interessi individuali obblighi l’autorità giudiziaria a compiere dispendiose attività, che il sistema non è in grado di sostenere: men che meno oggi, a fronte degli obiettivi del P.N.R.R. Se si ha a cuore l'effettività della giustizia penale nella persecuzione dei più gravi reati, con sano realismo bisogna rinunciare a qualcosa rispetto a quelli meno gravi.
Estendendo il regime di procedibilità a querela si realizza, infatti, un temperamento del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, senza metterlo in discussione nei suoi fondamenti costituzionali; un temperamento che è tradizionale, nel nostro ordinamento, e senz’altro ragionevole in relazione a reati che offendono interessi individuali, di natura privatistica.
Non solo: l’estensione del regime di procedibilità a querela si inserisce, nella riforma Cartabia, in un disegno più complesso, volto non solo a deflazionare il processo riducendo il numero dei procedimenti – in corrispondenza di quelli non avviati per mancata presentazione della querela –, ma anche a valorizzare condotte riparatorie e ripristinatorie in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa all’esito punitivo. Espressione paradigmatica di questa idea è, tra l’altro, la scelta di far conseguire dalla giustizia riparativa effetti rispetto alla remissione della querela: il nuovo art. 152, co. 3. n. 2 c.p. (inserito dall’art. 1, co. 1. Lett. h) d.lgs. n. 150/2022) individua, infatti, una nuova ipotesi di remissione tacita della querelaallorché “il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo”. Ebbene, estendere l’area della procedibilità a querela significa valorizzazione cause di estinzione del reato– come la remissione della querela e le condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. – che presuppongono il risarcimento del danno o comunque condotte riparatorie/ripristinatorie, oltre alle nuove condotte rilevanti nel quadro della vera e propria “giustizia riparativa” disciplinata per la prima volta, in modo organico, dalla riforma Cartabia. Vengono così incentivate, rispetto a determinati reati di non particolare gravità e caratterizzati da conflittualità interpersonale, quali tipicamente sono quelli contro la persona e contro il patrimonio, forme alternative di definizione del procedimento penale vantaggiose per tutti: per gli indagati/imputati, che possono uscire anticipatamente dal processo penale giovandosi dell’estinzione del reato; per le persone offese e danneggiate, che possono trovare una concreta e tempestiva risposta alla domanda di giustizia attraverso il risarcimento del danno e le altre condotte riparatorie dell’offesa o ripristinatorie; per l’amministrazione della giustizia, che può definire anticipatamente un certo numero di procedimenti, dedicando le proprie limitate energie ad altri, per reati di maggiore gravità o che coinvolgono interessi superindividuali.
2. In applicazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 15 della l. 27 settembre 2021, n. 134, che ha recepito una delle proposte della Commissione Lattanzi, il d.lgs. n. 150/2022 estende il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni (senza che si tenga conto, a tal fine, delle circostanze). Le scelte del legislatore delegato sono puntualmente riportate nella Relazione illustrativa (ivi, p. 318 ss.), pubblicata anche dalla nostra Rivista, alla quale si rinvia.
2.1. Quanto ai delitti contro la persona, si tratta dei seguenti:
- lesioni personali stradali gravi o gravissime, limitatamente all’ipotesi non aggravata di cui all’art. 590-bis, co. 1 c.p. (viene così recepito il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che aveva sollecitato il legislatore a rimeditare il regime di procedibilità d’ufficio previsto per tutte le ipotesi, di diverso disvalore, previste dall’art. 590-bis c.p.);
- lesioni personali dolose (art. 582 c.p.): la procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi(malattia compresa tra 21 e 40 giorni). Risulta così in modo corrispondente ampliata la competenza del giudice di pace, che in base all’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 interessa il delitto di cui all’art. 582 c.p. “limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma, perseguibili a querela di parte”. Va segnalato, a questo proposito, un difetto di coordinamento (emendabile in sede di decreto correttivo: la delega è esercitabile entro il 2025): il citato art. 4 non è stato modificato e continua a riferirsi ancora al secondo comma dell’art. 582 c.p., che non individua più ipotesi procedibili a querela, bensì le sole ipotesi procedibili d’ufficio. Sembra ad ogni modo indubbio che tanto le ‘vecchie’ quanto le nuove ipotesi di lesioni personali, rese procedibili a querela, siano attratte nella competenza del giudice di pace e, pertanto, soggette alle pene non detentive previste dall’art. 52 d.lgs. n. 274/2000. Ne consegue, a fronte di una sopravvenuta lex mitior di carattere non solo processuale, ma anche sostanziale, l’applicabilità dell’art. 2, co. 4 c.p. e, pertanto, delle più miti pene previste dal sistema del giudice di pace anche quando il reato, commesso prima del 30 dicembre 2022, sia giudicato da un giudice diverso. Il giudice che procede non deve pertanto, a nostro avviso, dichiararsi incompetente, trovando applicazione quanto disposto dall’art. 63, co. 1 (e, per analogia, dall’art. 64, co. 2) d.lgs. n. 274/2000;
- sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605 c.p., limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma che, essendo punita con la reclusione pari nel minimo a sei mesi, è riferibile anche a fatti di assai ridotto disvalore (come nel caso dei c.d. sequestri lampo);
- violenza privata (art. 610 c.p.), limitatamente all’ipotesi non aggravata prevista dal primo comma.
- minaccia (art. 612 c.p.): riformulando gli artt. 612 e 623-ter c.p. sono stati ridotti i casi di procedibilità d’ufficio oggi previsti per il delitto di minaccia; diventa procedibile a querela la minaccia grave commessa da persona cui sia contestata la recidiva;
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.): diventaprocedibile a querela l’ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose (ad es., forzando una serratura o rompendo il vetro di una finestra).
2.2. Quanto, poi, ai reati contro il patrimonio, si tratta dei seguenti delitti:
- furto (art. 624 c.p.): oggi il furto è procedibile d’ufficio se il danno patrimoniale è di rilevante gravità e, inoltre, in tutte le ipotesi in cui ricorra una delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p. Il numero delle aggravanti, e la facilità con le quali di fatto vengono contestate (es., mezzo fraudolento, destrezza, esposizione alla pubblica fede, ecc.), fa sì che, in un rilevante numero di casi, il delitto sia procedibile d’ufficio, anche quando ha ad oggetto fatti bagatellari (ad es., il furto in supermercato per bisogno, di beni del valore di pochi euro), che la persona offesa non ha interesse a che siano perseguiti. Il d.lgs. n. 150/2022 rende ora procedibile a querela il furto aggravato dalla particolare gravità del danno (art. 61, n. 7 c.p.) – che ben può e potrà essere risarcito, con remissione della querela ed estinzione del reato – e tutte le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., salvo quelle, aventi una dimensione pubblicistica, previste dal n. 7 (con l’importante eccezione dell’esposizione alla pubblica fede) e dal n. 7 bis (furto di componenti metalliche o altro materiale, come ad es. il rame, sottratto a infrastrutture destinate a erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici). La generale previsione del regime di procedibilità a querela del furto rappresenta una storica svolta, rispetto all’originaria impostazione del codice Rocco, che completa con coraggio un percorso avviato, più timidamente, da precedenti riforme. Di conseguenza, il legislatore ha opportunamente modificato la sola rubrica dell’art. 626 da “furti punibili a querela dell’offeso” (si tratta, ora, della normalità dei casi) a “furti minori” (espressione mutuata dalla dottrina);
- turbativa violenta del possesso di cose mobili (art. 634 c.p.): il delitto viene reso procedibile a querela, con una scelta ragionevole se si considera che è punito meno severamente di quello di invasione di terreni o edifici, nell’ipotesi non aggravata di cui all’art. 633, co. 1 c.p., che è procedibile a querela;
- danneggiamento (art. 635 c.p.): viene reso procedibile a querela il danneggiamento nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia). La procedibilità d’ufficio è mantenuta nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio ex art. 331 c.p. Per un difetto di coordinamento, resta procedibile d'ufficio il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede (come le automobili, i motorini o le biciclette), mentre, come si è detto, il più grave reato di furto (ad es., dell'auto, del motorino, ecc.), sulle stesse cose, diventa procedibile a querela. Questo esito, di dubbia ragionevolezza, potrà essere emendato dal legislatore, in sede di decreto correttivo della riforma, sempre che una questione di legittimità costituzionale fondata sull'art. 3 Cost. non venga presentata e accolta prima dalla Corte costituzionale ;
- truffa, frode informatica e appropriazione indebita (artt. 640, 640 ter e 649-bis c.p.): diventano procedibili a querela le ipotesi, ora procedibili d’ufficio, in cui ricorrano l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) ovvero la recidiva, nei casi in cui integra un’aggravante ad effetto speciale.
3. Valorizzando la lettera della legge delega, che individua l’area di intervento del legislatore delegato facendo riferimento a “reati” – e non già a “delitti” – contro la persona o contro il patrimonio”, il d.lgs. n. 150/2020 compie un’altra scelta innovativa rendendo procedibili a querela, per la prima volta, due contravvenzioni previste nel Libro III del codice penale che, in effetti, configurano a ben vedere reati contro la persona, nella misura in cui l’offesa (spesso, per fatti bagatellari) è diretta a persone determinate:
a) il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), limitatamente all’ipotesi, prevista dal primo comma, in cui il fatto sia commesso nei confronti delle “persone” (non anche di spettacoli, trattenimenti o ritrovi pubblici);
b) la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Va segnalato che, per consentire l’estinzione del reato per remissione della querela, anche in rapporto a dette contravvenzioni, il legislatore ha contestualmente modificato il primo comma dell’art. 152 c.p., sostituendo la parola “delitti”, contenuta in quella disposizione, con la parola “reati”, comprensiva anche delle contravvenzioni.
4. È di particolare rilievo segnalare, sia in rapporto ai sopra menzionati delitti, quanto alle anzidette contravvenzioni, che la procedibilità d’ufficio è sempre fatta salva, in attuazione della legge delega, “quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità”.
Si conferma, così una scelta già adottata dal precedente intervento di generale estensione del regime di procedibilità a querela, realizzato con la riforma Orlando (cfr. il criterio di delega di cui all’art. 1, co. 16, lett. a), n. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103. V., inoltre, in tema di truffa e altri delitti contro il patrimonio, l’art. 649 bis c.p., come modificato dalla l. n. 3/2019, in sostanziale attuazione – tardiva – della l. n. 103/2017). La volontà del legislatore è di conservare la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa non è in grado di manifestare la propria volontà di procedere penalmente in ragione di una condizione di incapacità per ragioni di età (giovane o avanzata) o di infermità (cioè di una condizione patologica, non necessariamente integrante una incapacità di intendere e di volere. La ratio della disposizione richiede, in ogni caso, una vera e propria condizione di incapacità di querelare, associata all’età o all’infermità, che, in concreto e a tutela della persona offesa, renda opportuno che lo Stato proceda comunque. Così, ad esempio, un’età avanzata, non associata a condizioni di incapacità, non rende procedibile d’ufficio il reato; così come una condizione di infermità che non incida in concreto sulla capacità di presentare una querela.
Va peraltro segnalato che le condizioni di incapacità, per età o per infermità, della persona offesa non rendono procedibili d’ufficio le lesioni stradali ex art. 590 bis, co. 1 c.p. Ciò in quanto la legge delega ha dato rilievo a tali condizioni solo in rapporto ai reati “ulteriori” rispetto a quello di cui all’art. 590-bis c.p. La ragionevolezza di questa scelta, dovuta a un difetto di coordinamento della legge delega, appare dubbia.
5. Come si vede, la procedibilità a querela è stata estesa a reati che, per lo più, sono di assai frequente contestazione: lesioni, minaccia, violenza privata, violazione di domicilio, furto, appropriazione indebita, truffa, disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e molestie. Se si pensa che, tra il 2016 e il 2020, sono stati denunciati quasi sei milioni di furti, e aperti altrettanti fascicoli, l’effetto deflattivo della riforma è potenzialmente notevole in ragione, vuoi del numero di casi in cui non sarà presentata una querela, vuoi del numero di casi in cui potrà essere rimessa la querela, a seguito di condotte risarcitorie o riparatorie delle quali la persona offesa potrà beneficiare in tempi brevi, e non all’esito di un procedimento, a distanza di molti anni. I toni allarmistici di una parte della stampa, che ha riferito in merito alla remissione della querela (con annessa scarcerazione), il giorno stesso dell’entrata in vigore della riforma, in rapporto a fatti di cronaca nera di rilievo mediatico (un sequestro di persona, nel caso del rapper Simba La Rue), non fanno bene alla nostra malandata giustizia penale. Premesso che reati ‘non brutti’ non esistono, se si vuole, come si deve, decongestionare il processo penale, da qualche parte bisogna pur intervenire, come la riforma Cartabia ha coraggiosamente fatto in rapporto a reati, non gravi per quanto talora ‘odiosi’, che offendono interessi individuali: favorendo così non l’impunità (che è comunque tutta da dimostrare, considerato che la presunzione di innocenza, nel dibattito pubblico, non può essere brandita a piacere), bensì la riparazione dell’offesa; un risultato concreto che in molti casi la giustizia penale e civile non riescono ad assicurare. Solleticare la pancia dell’opinione pubblica ad ogni querela non presentata o rimessa, gridando all’impunità, è una forte tentazione populistica, cui corrisponde, come i giuristi sanno, una banalizzazione di una realtà più complessa, necessariamente coinvolta da interventi di riduzione dell’area dei reati procedibili d’ufficio. Non è l’atteggiamento responsabile che può aiutare l’opinione pubblica a comprendere e il Paese a raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R., che non possono prescindere da una riduzione del numero dei procedimenti penali. Se tanta polvere viene sollevata per l’estensione della procedibilità a querela, come possono d’altra parte crearsi le premesse culturali, nel Paese, per un serio intervento di depenalizzazione, da molti, ritenuto necessario?
6. Per migliorare l’efficienza del processo penale, la riforma interviene anche su alcuni profili processuali connessi al regime di procedibilità a querela, sui quali in questa sede non ci soffermiamo, rinviando alla Relazione illustrativa (ivi, p. 331 ss.) e ulteriori contributi di approfondimento. Ci riferiamo all’attuazione dei criteri di delega in tema di domicilio del querelante e di notificazioni al querelante (nuovo art. 153-bis c.p.p.), alla mancata ingiustificata comparizione del querelante all’udienza cui è stato citato come testimone (che integra una nuova ipotesi di remissione tacita della querela: art. 152, co. 2, n. 1 e co. 2 c.p.); alla nuova disciplina delle *** al querelante (artt. 90, co. 1-bis, 90, lett. a-bis)-a-quinquies e n-bis) c.p.p., 142, co. 3-4 disp. att. c.p.p.).
7. Come già in occasione di precedenti riforme, che hanno esteso il regime della procedibilità a querela, il legislatore si è fatto carico della disciplina transitoriacon apposite disposizioni, contenute nell’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022. Tale disciplina transitoria presuppone un quadro del diritto vivente da tempo consolidato nel ritenere che le modifiche del regime di procedibilità siano riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all’art. 2 c.p. Ciò sul presupposto che la querela è istituto di “natura mista, sostanziale e processuale…, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità” (v. già Cass., Sez. III, 8.7.1997, n. 2733, Rv. 209188 e, da ultimo, Cass., Sez. II, 9.1.2020, n. 14987, Rv. 279197).
7.1. La giurisprudenza sui profili intertemporali delle modifiche del regime di procedibilità può essere così compendiata:
- è applicabile l’art. 2, co. 1 c.p. – il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente – in ipotesi di modifiche del regime di procedibilità che diano vita a un regime deteriore. È ad esempio il caso, inverso a quello oggetto della riforma in esame, in cui viene introdotta la procedibilità d’ufficio per un reato precedentemente procedibile a querela (cfr. Cass., Sez. II, 1.2.2022, n. 4800, Rv. 282624; Cass., Sez. IV, 16.1.2019, n. 13577, Rv. 275709), ovvero viene stabilita la irrevocabilità della querela stessa (cfr. Cass., Sez. V, 9.10.2019, n. 3019, Rv. 278656);
- non è applicabile l’art. 2, co. 2 c.p. – la disciplina dell’abolitio criminis – quando, dopo la commissione di un reato procedibile d’ufficio, viene prevista per quel reato la procedibilità a querela e questa non è presentata: la Cassazione ha in tale ipotesi negato la possibilità di revocare ai sensi dell’art. 673 c.p.p. le sentenze di condanna passate in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 3.12.2019, n. 1628, Rv. 277925: “il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis. In questo senso v. anche, nella motivazione (§ 5), Cass., Sez. Un., 7.9.2018, n. 40150). Del pari, la Cassazione ha altresì negato la possibilità di superare il giudicato attraverso la revisione, non essendo il mutamento del regime di procedibilità riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 630 c.p.p. (in particolare, a quella della prova nuova di cui alla lettera c) di detta disposizione: cfr. Cass., Sez. II, 9.1.2020, n. 14987, Rv. 279197). Ne consegue, alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, che il mutamento del regime di procedibilità realizzato dalla riforma Cartabia non produce effetti sulle sentenze o sui decreti di condanna passati in giudicato prima del 30 dicembre 2022 e, in particolare, non legittima un incidente di esecuzione (e, men che meno, la revisione). È un orientamento condivisibile, atteso che la modifica del regime di procedibilità, a differenza dell’abolitio criminis, non fa venir meno la rilevanza penale di una determinata classe di fatti;
- è applicabile l’art. 2, co. 4 c.p. se, dopo la commissione del reato, sopravviene, prima della formazione del giudicato, una modifica del regime di procedibilità che integri una lex mitior per il soggetto agente. E’ ciò che tipicamente avviene proprio nell’ipotesi dell’introduzione del regime di procedibilità a querela per un reato procedibile d’ufficio, al tempo del fatto. Ne consegue, secondo la Cassazione, che nei procedimenti pendenti la remissione della querela comporta, per il giudice, l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. V, 17.4.2019, n. 22143, Rv. 275924; Cass., Sez. II, 17.4.2019, n. 21700, Rv. 276651; Cass., Sez. II, 8.11.2018, n. 225, Rv. 274734). Va peraltro segnalato, quanto al giudizio di legittimità, che secondo le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7.9.2018, n. 40150, § 5 della motivazione in diritto) la retroattività del mutato regime di procedibilità incontra un limite nell’inammissibilità del ricorso: “la mancanza di tale condizione [della querela, n.d.r.] viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08.10.2015, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14.10.2010, Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata”. Sarà pertanto onere di chi voglia far valere il difetto della sopravvenuta condizione di procedibilità darne conto nel ricorso o nei motivi aggiunti. D’altra parte, va altresì segnalato, quanto ai rapporti tra inammissibilità del ricorso per cassazione e regime di procedibilità a querela, che, secondo la giurisprudenza, “la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazionee ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto” (Cass., Sez. III, 17.12.2020, n. 9154, Rv. 281326. V. anche, tra le altre, Cass., Sez. IV, 11.11.2021, n. 45594, Rv. 282301).
Facciamo almeno quando i poliziotti e i caramba hanno le prove inconfutabili del misfatto ma serve la querela? Così va meglio?
3 minuti fa, ildi_vino ha scritto:Bello anche il tuo sermoncino Kompagno. Rimane solo un piccolo particolare da chiarire. Quali sarebbero questi "ultimi 10 anni in cui siete stati al governo". Me li potresti ricordare?
Ti riferisci, per caso, anche al governo fra 5s e il Capitano e anche a quello di Draghi con Fi e sempre il Capitano dentro? Fammi capire Kompagno. Guarda che 10 anni sono, a occhio e croce 2 lustri (un lustro=5 anni). O a meno che tu non voglia andare a salti e magari saltare a quelli di Papy, gli unici in cui non sono mai stati necessari accordi con nessuno. Esattamente come in quello di Giorgia.
16 minuti fa, mark222220 ha scritto:Eh eh eh , Asinella !! Se uno seguisse il tuo consiglio rimarrebbe ignorante come te e sarebbe costretto ad informarsi sul Fatterello Quotidiano . Te vuoi questo contadinella ignorantella ed Asinella veneta …!!
Benissimo, stupida gallina pisana, visto che lei diventa sempre più colta ogni giorno che passa, lei il testo lo ha non solo letto, ma lo ha pure studiato e digerito, provi a spiegarcelo con parole sue semplici e comprensibili, che, non solo smontino l'opinione di avvocati e magistrati di grido, ma siano pure comprensibili per un ignorantello come me.
Io sono pronto a fare una scommessa con lei, lei vuole farla con me?
7 minuti fa, ahaha.ha ha scritto:
Benissimo, stupida gallina pisana, visto che lei diventa sempre più colta ogni giorno che passa, lei il testo lo ha non solo letto, ma lo ha pure studiato e digerito, provi a spiegarcelo con parole sue semplici e comprensibili, che, non solo smontino l'opinione di avvocati e magistrati di grido, ma siano pure comprensibili per un ignorantello come me.
Io sono pronto a fare una scommessa con lei, lei vuole farla con me?
Statte zitta Asinella con la V elementare . Non sei in grado di affrontare discussioni che hanno per oggetto aspetti giuridici e giurisprudenziali . Occupati dei sistemi di mungitura della Finlandia e della raccolta di biada del Friuli Venezia Giulia . Taci , Asinona !!
15 minuti fa, mark222220 ha scritto:Statte zitta Asinella con la V elementare . Non sei in grado di affrontare discussioni che hanno per oggetto aspetti giuridici e giurisprudenziali . Occupati dei sistemi di mungitura della Finlandia e della raccolta di biada del Friuli Venezia Giulia . Taci , Asinona !!
È per questo che chiedo spiegazioni a chi si professa Monolaureata in giurisprudenza, perché dimostri, col suo silenzio, che lei la monolaurea non l'ha mai raggiunta. E la sua risposta qui sopra lo dimostra.
Con te e’ fatica e tempo sprecato . Non hai il background culturale per capire . Pensa alla Finlandia ed al Friuli
Ragazzi. Cerco una risposta alla mia domanda su ***. Riuscite a rispondermi qua visto che non mi è ancora arrivata la risposta e dirmi il regolamento del forum?
14 ore fa, dariodjgabbiano ha scritto:Ragazzi. Cerco una risposta alla mia domanda su ***. Riuscite a rispondermi qua visto che non mi è ancora arrivata la risposta e dirmi il regolamento del forum?
Sig Dario rifaccia la sua domanda ***
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Inviata
Tutto vero e tutto giusto eccetto la caga ta finale . Con la flagranza di reato non c’è la costrizione di spargete querela ma la Magistratura interviene di ufficio .
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