modello di integrazione :violentata,diffondono i video,tenta il suicidio

Stuprata nel maggio 2020 a Terracina, in provincia di Latina. In due hanno abusato sessualmente di una loro giovane connazionale. Già promessa sposa di un ragazzo. Per poi minacciarla di divulgare il video con le immagini della violenza subita.

I due aguzzini, entrambi indiani di 20 anni, sono stati arrestati questa mattina. Al termine di un’operazione effettuata dai poliziotti di Latina. Ora devono rispondere di violenza di gruppo. Ma anche di tentata estorsione e detenzione di materiale ***-***. La vittima, infatti, temendo di essere ripudiata dal fidanzato, non aveva denunciato l’accaduto. Ma, pressata dalle continue richieste di soldi dei suoi violentatori, tentò il suicidio.bempensanti con la cacciolina in testa..tranquilli...la galera le vedranno ..si ..in foto!! avete fatte le leggi ad hoc per questi

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30 messaggi in questa discussione

46 minuti fa, director12 ha scritto:

...avete fatte le leggi ad hoc per questi

Ma che cappio scrivi! La CERTEZZA DELLA PENA era uno dei punti salienti del CONTRATTO DI GOVERNO Di Maio-Salvini del 2018. Fosse dipeso solo dai 5s la si sarebbe realizzata, e in modo radicale, in due mesi. Ma il Capitone, telecomandato da Arcore, si mise sempre di traverso. Si riuscì a fare qualche passetto avanti con la riforma Bonafede. Il miglior ministro della Giustizia dell'era repubblicana. Non l'avesse mai fatta: fu quella, insieme alla torta dei fondi europei, la prima causa della caduta del cosiddetto "governo del cambiamento". Infatti, arrivò la vispa Cartabia a riallargare prontamente i buchi del colabrodo giustizia. Nonostante qualche pezza messa da quel galantuomo di Conte su una controriformaccia scritta da servi sciocchi e incompetenti.

Nel 2018 gli italiani votarono per il CAMBIAMENTO, nel 2021 si ritrovano nel DRAGHISTAN. Grazie a quel traditore di Salvini e a quell'altro omonimo traditore. 

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Fate presente al cialtronissimo peracottaro seriale che in questo momento (24 ottobre 2021) nel nostro ordinamento giuridico

NON ESISTE NESSUNA RIFORMA CATABIA 

Il cialtronissimo peracottaro seriale chiami il suo psichiatra e si faccia spiegare dallo stesso per quale ragione in questo momento (24 ottobre 2021) nel nostro ordinamento giuridico

NON ESISTE NESSUNA RIFORMA CATABIA 

Ricordo sommessamente al cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 di  ispirarsi rigorosamente all'imperativo categorico

STRUNZ STATT CITT!

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4 ore fa, ilsauro24ore ha scritto:

Fate presente al cialtronissimo peracottaro seriale che in questo momento (24 ottobre 2021) nel nostro ordinamento giuridico

NON ESISTE NESSUNA RIFORMA CATABIA 

Il cialtronissimo peracottaro seriale chiami il suo psichiatra e si faccia spiegare dallo stesso per quale ragione in questo momento (24 ottobre 2021) nel nostro ordinamento giuridico

NON ESISTE NESSUNA RIFORMA CATABIA 

Ci pregiamo di dare atto al sempre più confuso Saurino pane e vino che ha perfettamente ragione. In effetti io non avevo mai sentito parlare della fantomatica riforma "CATABIA", che lui menziona ben due volte e in caratteri cubitali (posa il fiasco!). Chi lo sa, forse il nostro, tra un bicchiere e l'altro, stava studiando la suggestiva teoria dei "mondi possibili" di Saul Kripke. Nel caso, ci pregiamo di avvisarlo che non è materia alla sua portata. Ci pregiamo infine di informarlo che l'attuale Guardasigilli si chiama Marta Cartabia e che la riforma del processo penale, la cd. "riforma CARTABIA", di cui invece hanno parlato per mesi i politici e i media, è stata approvata in via definitiva dal Senato il 23 settembre scorso. Con questo illuminante focus sulla riforma fortemente voluta dalla Ministra della Giustizia del Governo Draghi (da cui prende il nome), curato da un'autorevole rivista giuridica on line, il disinformato e confuso Saurino pane e vino potrà farsi un'idea sui contenuti e sulle criticità introdotte nel nostro ordinamento (codice penale e codice di procedura penale) dalla cd. riforma Cartabia. 

https://www.filodiritto.com/focus-sulla-riforma-cartabia

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Ripeto a beneficio del cialtronissimo peracottaro seriale : in questo momento (24 ottobre 2021) nel nostro ordinamento giuridico

NON ESISTE NESSUNA RIFORMA CARTABIA 

Il cialtronissimo peracottaro seriale non ha chiamato il suo psichiatra e non si è fatto spiegare dallo stesso per quale ragione in questo momento (24 ottobre 2021) nel nostro ordinamento giuridico

NON ESISTE NESSUNA RIFORMA CARTABIA 

Nessun problema: provvede il sottoscritto a spiegare. Ricordo sommessamente al cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 che stiamo palando di

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;134

Il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 ha letto?

Stiamo palando di

UNA LEGGE DELEGA

Il cialtronissimo peracottaro seriale adesso non deve fare altro che dire quale sia il decreto legislativo di attuazione della medesima legge delega.

Nel frattempo consiglio al cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 di ispirarsi rigorosamente all'imperativo categorico

STRUNZ STATT CITT!

Modificato da ilsauro24ore

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Vediamo ora come si è espresso il migliore ministro della Giustizia dell'era repubblicana in occasione del voto finale alla Camera del disegno di legge 2435-A

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0553/stenografico.pdf

La votazione che ci interessa è la numero 53.

Alfonso DJ Fofò Bonafede, il migliore ministro della Giustizia dell'era repubblicana, in occasione del voto finale alla Camera del disegno di legge 2435-A (vedere pagina 164) ha espresso

VOTO FAVOREVOLE

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Nella tua pedanteria ti rendi vieppiù patetico e ridicolo, Saurino. L'autorevole sito giuridico cui ti ho linkato usa la mia stessa identica espressione:  

Il 23 settembre 2021 la Riforma Cartabia... è stata approvata anche dal Senato.

Punto.

E la stessa cosa ci hanno detto gli altri media. Punto.

Evidentemente ignori che il ricorso ai decreti attuativi per applicare e implementare le leggi è quasi una prassi. E questo vale sia per le leggi ordinarie del parlamento che per le leggi delega e i corrispondenti decreti legislativi:

https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-decreti-attuativi/

Le direttive della riforma Cartabia sono state scritte e approvate, i decreti attuativi dovranno per l'appunto attuarle, non certo modificarle. 

Quindi il tuo becero quanto banale intervento potevi risparmiartelo. Naturalmente era finalizzato come sempre a insultare il sottoscritto. Però qualcosina hai imparato: da oggi sai che la ministra della Giustizia del governo Draghi si chiama Cartabia e non Catabia. 

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Il cialtronissimo peracottaro seriale non deve fare altro che dire quale sia il decreto legislativo di attuazione della medesima legge delega.

In assenza di decreto legislativo attuativo della legge delega 134/2021,

NESSUNA MODIFICA

è stata fatta al codice penale e al codice di procedura penale.

Intanto che il cialtronissimo peracottaro seriale dica quale sia il decreto legislativo di attuazione della legge delega 134/2021, consiglio al cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 di ispirarsi rigorosamente all'imperativo categorico

STRUNZ STATT CITT!

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Non so a cosa era finalizzato l’intervento del Sauro. Di certo , però , possiamo dire che il tuo livello su aspetti giuridici equivale a quello di una matricola al primo anno di Giurisprudenza .  Con l’approvazione dell’aula del Senato, il disegno di legge di riforma della giustizia, predisposto dalla Ministra Cartabia, si avvia ( leggi bene Cazzaro !! Si avvia …nda? a diventare legge. Il testo prevede due regimi giuridici. Un gruppo di disposizioni (quelle dell’art. 2) entrano immediatamente in vigore, innovando il diritto penale sostanziale e processuale da diversi punti di vista. Un altro gruppo costituisce una legge-delega, che il Governo dovrà tradurre in un testo legislativo ispirandosi ai principi dettati (disciplinati dall’art1.  Nel primo gruppo , e’ stato modificato l’istituto della Prescrizione introducendo l’istituto  della cessazione mdel corso della descrizione sia che la sentenza di primo grado sia assolutoria o di condanna . E’ stata introdotta una causa di improcedibilità tale per cui se, dopo una sentenza di primo grado, il giudizio d’appello non termina entro due anni e quello di cassazione entro un ulteriore anno, deve essere pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Sono possibili proroghe e sospensioni di tali termini di improcedibilità, che è comunque rinunciabile da parte dell’imputato. E’ entrato  subito in vigore l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico per l’efficientamento del processo penale, l’identificazione di stranieri ed apolidi, l’audizione delle persone offese di determinati reati. Le riforme che dovranno , invece , venire adottate in futuro dal Governo Draghi ,  sulla base dei criteri fissati dal testo odierno e con i principi della legge - delega  investono diversi aspetti del diritto penale sostanziale e del processo. Quanto al primo, verrà potenziata la procedibilità a querela e l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, e sarà disciplinata in maniera organica la materia della c.d. “Giustizia riparativa”.  Quanto al processo, le novità incideranno su numerosi aspetti: dalla digitalizzazione del processo penale,  allo snellimento delle procedure di notifica, ai procedimenti speciali (con particolare attenzione per gli ulteriori incentivi per chi opta per il rito abbreviato), al giudizio ordinario, al controllo del Giudice sullo svolgimento delle indagini preliminari e sulla tempestività delle stesse. Gli elementi maggiormente dirompenti sono rappresentati: dalla modifica della regola di giudizio per l’esercizio dell’azione penale e per il rinvio a giudizio: non saranno più richiesti elementi ‘idonei a sostenere l’accusa in giudizio’ ma occorrerà una “ragionevole prognosi di condanna”, nonché dall’introduzione, per i reati che procedono attraverso la citazione diretta a giudizio (catalogo che viene comunque ampliato) di un’inedita udienza pre dibattimentale davanti al Tribunale, dove valutare, da parte di un giudice diverso da quello competente per l’eventuale giudizio, la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (nei termini della “ragionevole prognosi di condanna’” ed instaurare, se del caso, procedimenti speciali (nel regime attuale di competenza del giudice che procederebbe al dibattimento). Conclusioni finali : “ Il Cazzaro di Napoli parla di giurisprudenza al solo scopo di tentare di pescare i soliti storioni e con lo stesso identico sistema che usa quando “pesca” in Politica , economia , medicina , filosofia , sport , sociologia , prosa e scacchi . La responsabilità che il Cazzaro getta addosso alla Cartabia sulla certezza della pena e’ solo instillata nella scatola cranica del Cazzaro , oltre che dell’ ex ministro della Giustizia Dj Fofo’ Bonafede ( 9 anni per laurearsi ) che il Pulcinella partenopeo eleva a miglior ministro della Giustizia dal dopoguerra mente invece e’ insignito di miglior animatore del Villaggio Valtur di Sineri mare conseguito nell’estate 1995 . Solo un deficiente come il Cazzaro , raschiando il fondo del barile del ridicolo può paragonare l’ex animatore alla Cartabia che , rammento , e’ stata eminente presidente della Corte Costituzionale. 

 

 

 

 

 

 

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10 ore fa, fosforo311 ha scritto:

posa il fiasco!

o posa il fascio....xD

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Riassumendo, finalmente credo di avere capito che l'unico pretesto apparente cercato e (in parte) trovato da Saurino pane e vino per sfornare la sua ennesima quintalata di insulti a caratteri cubitali diretti al sottoscritto è il banalissimo fatto che la controriformaccia Cartabia attende i decreti attuativi del governo per essere tradotta in pratica. Roba da matti! La cosa è pressoché normale, come ho scritto, nel bizantino e farraginoso processo legislativo del paese di Pulcinella, sia per le leggi ordinarie del parlamento sia per le leggi delega e i corrispondenti decreti legislativi. Quindi Saurino ha scoperto l'acqua calda e i suoi insulti gratuiti vanno respinti al mittente:

statte zitt lo dici solo a tua sorella, mentre strunz lo dirai convintamente solo davanti allo specchio.

In particolare, poi, nel caso in oggetto c'erano probabilmente motivi di natura tecnica contrari all'applicazione immediata di questa ampia, demenziale e disruptiva riformaccia della giustizia (nel senso principale del verbo inglese to disrupt, ma che senza gli interventi tappabuchi di Conte avremmo potuto tradurre tranquillamente nel suo senso figurato: distruttiva).

Ovviamente non è solo ridicola pedanteria quella di Saurino: qui emergono brillantemente anche la sua crassa ignoranza e la sua cronica disinformazione. Ignora, infatti, che parte della controriformaccia, per l'esattezza la parte più importante e più schifosa, è già in vigore a tutti gli effetti. Infatti, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, è già entrata nel Codice di procedura penale con l'art. 344-bis, inserito, con decorrenza 19 ottobre 2021, dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 27 settembre 2021, n. 134 (ovvero la legge delega in oggetto).

Ce n'è già più che abbastanza per mandare Saurino e il suo amichetto pisano in castigo dietro la lavagna. Voglio solo aggiungere, sempre a beneficio dei due disinformati, che la controriformaccia è stata approvata dai due rami del parlamento a colpi di fiducia e che il voto favorevole deliberato con molta "sofferenza" dal M5s ("non è la nostra legge", disse Conte) solo dopo l'inserimento delle rilevanti modifiche volute da Conte va di conseguenza inquadrato nella politica di leale sostegno al governo Draghi abbracciata dal capo politico e prima di lui dal garante Grillo. Scelta che il sottoscritto non ha mai condiviso e men che meno auspicato, e che anzi ha sempre condannato come un atto di plateale tradimento del Movimento verso i suoi elettori. Quelli che nel 2018 votarono per il cambiamento e che nel 2021 si ritrovano nel Draghistan. Per inciso, io condivido l'opinione di Di Battista (che anticipai all'epoca dei fatti) secondo il quale se il Movimento (cioè Grillo) si fosse impuntato sull'aut aut o Conte o morte (cioè elezioni anticipate), che per qualche giorno fu almeno a parole anche la posizione del Pd, oggi Giuseppe Conte sarebbe ancora a palazzo Chigi. Naturalmente è solo un'opinione, quello che è certo è che se Bonafede avesse votato no alla fiducia sulla Cartabia, cioè contro l'indicazione del gru.ppo parlamentare, sarebbe stato passibile di sanzione disciplinare, come da statuto, fino all'espulsione.  

Modificato da fosforo311

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Eh no , Cazzaro Napoletano !! Almeno con me non riuscirei mai a trasformare il forum in una succursale del Barber Shop di Carmine Petruzziello . Non ti basteranno mai i tuoi chilometrici post adatti soltanto per “ tramortire “ , addormentandoli, i forumisti . Anche perché , aldilà delle *** che dici ammantandole da decorazioni di infimo sapore , avresti avuto la facilissima possibilità di smentirci nonostante che nel precedente post ti ho dato la possibilità di farlo e spiegato come funziona una legge ed i relativi decreti attuativi . Perché senza quelli, di fronte a qualsiasi legge dove sono imposti , non funziona nessuna legge anche se non fosse stata licenziata dalle due camere del parlamento ma pure da Gesù  Cristo .  Sarebbe bastato che tu avessi messo a conoscenza del forum , l’articolo  ed il numero del decreto attuativo della legge Cartabia,  dove , quella che definisci patetica , avrebbe perseverato nella “ non certezza della pena”.  Ed invece non lo fai !! Ed il motivo e’ semplicissimo :  Perché non esiste !! E se non esiste ti confermi il solito impareggiabile pataccaro che “tenta” di considerare una inaffidabile scienziata del Diritto come la Cartabia , emerita Presidente della Corte Costituzionale, sullo stesso piano di un imbelle testadiminkia ed ex ministrino dei 5 stelle che ha messi 9 anni per laurearsi  , peraltro con uno scadentissimo voto,  e dando prova di quanto meritato era il suo stato di servizio al Villaggio Valtur di Simeri Mare : Dj Fofo’ . Ed io un Dj Fofo’ che dirige un Ministero importante come quello della Giustizia non lo voglio e preferisco la Cartabia . Dj Fofo’ lo lascio a te ed All’avvocaticchio Giuseppi . Chiaro , Cazzaro ?? 

 

 

 

 

 

 

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Il 25/10/2021 in 11:06 , fosforo311 ha scritto:

... il banalissimo fatto che la controriformaccia Cartabia attende i decreti attuativi del governo per essere tradotta in pratica. Roba da matti! La cosa è pressoché normale, come ho scritto, nel bizantino e farraginoso processo legislativo del paese di Pulcinella, sia per le leggi ordinarie del parlamento sia per le leggi delega e i corrispondenti decreti legislativi. Quindi Saurino ha scoperto l'acqua calda e i suoi insulti gratuiti vanno respinti al mittente...

Il fatto è banalissimo per chi ha studiato un manuale di diritto pubblico. Per il ragliante asino fosforo31, che il diritto pubblico lo ha studiato su "Lando" e infosannio, il fatto non è affatto banale. 

Come il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 potrà apprezzare, al 24 ottobre 2021 la legge  delega 134/2021

NON HA MODIFICATO

il codice penale e

NON HA MODIFICATO

il codice di procedura penale.

Il codice penale vigente al 24 ottobre 2021 è

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale

Nessuna traccia della legge delega 134/2021 e nessuna traccia del relativo decreto legislativo di attuazione.

Il codice di procedura penale vigente al 24 ottobre 2021 è

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale

Nessuna traccia della legge delega 134/2021 e nessuna traccia del relativo decreto legislativo di attuazione.

Vale appena il caso di sottolineare che il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 delira quando scrive ... parte della controriformaccia, per l'esattezza la parte più importante e più schifosa, è già in vigore a tutti gli effetti. Infatti, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, è già entrata nel Codice di procedura penale con l'art. 344-bis, inserito, con decorrenza 19 ottobre 2021, dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 27 settembre 2021, n. 134 (ovvero la legge delega in oggetto)

Come già detto, il codice di procedura penale vigente al 24 ottobre 2021 è

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale

Nel testo del codice di procedura penale vigente al 24 ottobre 2021

https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/12/condizioni-di-procedibilita

nessuna traccia dell'articolo 344-bis.

Al 24 ottobre 2021 l'articolo 344-bis del codice di procedura penale esiste solo nel contenitore vuoto che il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 usa per separare le orecchie.

E ovviamente l'articolo

https://www.filodiritto.com/focus-sulla-riforma-cartabia

richiamato dal cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 non parla affatto di riformaccia e non sostiene affatto la tesi secondo la quale è arrivata la vispa Cartabia a riallargare prontamente i buchi del colabrodo giustizia.

Il solo a scriverlo è il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31, che dimostra ancora una volta di non sapere leggere e di avere urgentissimo bisogno di uno psichiatra (serio).

Con buona pace del cialtronissimo peracottaro seriale, mi corre l'obbligo di reiterare al medesimo il consiglio di ispirarsi rigorosamente all'imperativo categorico

STRUNZ STATT CITT!

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3 ore fa, ilsauro24ore ha scritto:

...Come il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 potrà apprezzare, al 24 ottobre 2021 la legge  delega 134/2021

NON HA MODIFICATO

il codice penale e

NON HA MODIFICATO

il codice di procedura penale.

Il codice penale vigente al 24 ottobre 2021 è

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale

Nessuna traccia della legge delega 134/2021 e nessuna traccia del relativo decreto legislativo di attuazione.

Il codice di procedura penale vigente al 24 ottobre 2021 è

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale

Nessuna traccia della legge delega 134/2021 e nessuna traccia del relativo decreto legislativo di attuazione.

Vale appena il caso di sottolineare che il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 delira quando scrive ... parte della controriformaccia, per l'esattezza la parte più importante e più schifosa, è già in vigore a tutti gli effetti. Infatti, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, è già entrata nel Codice di procedura penale con l'art. 344-bis, inserito, con decorrenza 19 ottobre 2021, dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 27 settembre 2021, n. 134 (ovvero la legge delega in oggetto)

Come già detto, il codice di procedura penale vigente al 24 ottobre 2021 è

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale

Nel testo del codice di procedura penale vigente al 24 ottobre 2021

https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/12/condizioni-di-procedibilita

nessuna traccia dell'articolo 344-bis.

Al 24 ottobre 2021 l'articolo 344-bis del codice di procedura penale esiste solo nel contenitore vuoto che il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 usa per separare le orecchie.

E ovviamente l'articolo

https://www.filodiritto.com/focus-sulla-riforma-cartabia

richiamato dal cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 non parla affatto di riformaccia e non sostiene affatto la tesi secondo la quale è arrivata la vispa Cartabia a riallargare prontamente i buchi del colabrodo giustizia.

Non c'è traccia dell'art.344 bis introdotto dalla cd. riforma Cartabia nel vigente codice di procedura penale? Il disinformato (e avvinazzato) Saurino pane e vino ne sembra tetragonamente convinto. Benissimo. Allora gli propongo una piccola sfida. Se questo articolo non c'è, allora io chiedo scusa per l'errore e abbandono il forum; se invece c'è, allora Saurino chiede triple scuse per tutte le scempiaggini e tutti gli insulti che ha scritto, in rosso e a caratteri cubitali, e abbandona di corsa il forum.

Ci stai, deficiente? 

P.S.

Ovviamente il disinformato non lo sa, ma l'art. citato non è certo l'unica novità introdotta nel c.p.p. e nel c.p. dalla riformaccia Cartabia, e già pienamente in vigore.

Modificato da fosforo311

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Propongo io una piccola sfida.

Se l'articolo 344-bis non ha efficacia rispetto a tutti i procedimenti penali allora il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 sparisce dal forum, come avrebbe dovuto fare da tempo.

Ci stai, deficiente? 

Modificato da ilsauro24ore

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Senti senti, Saurino pane e vino è passato nel giro di pochi minuti dal "nessuna traccia dell'art.344-bis"  a un'ipotesi da azzeccagarbugli sull'efficacia universale o meno dello stesso articolo! Chi lo sa, magari ha messo la testa sotto la doccia gelata e si è ripreso (parzialmente) dalla sbornia.

Sei  RI DI CO LO! 

Ma intanto aggiornati sulle numerose e rilevanti modifiche introdotte dalla schifosa riformaccia Cartabia nei codici vigenti:

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/10/19/riforma-del-processo-penale-le-disposizioni-che-entrano-in-vigore-oggi

 

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L'articolo 344-bis ha efficacia o no rispetto a tutti i procedimenti penali?

La domanda è semplice.

Ripeto la sfida: se l'articolo 344-bis non ha efficacia rispetto a tutti i procedimenti penali allora il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 sparisce dal forum, come avrebbe dovuto fare da tempo.

Il panzanaro deficiente faccia sapere se accetta o meno.

 

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Ma stai ancora a blaterare, deficiente? Hai scritto o non hai scritto:

"NESSUNA TRACCIA DELL'ART. 344-BIS" ? 

E ora che dici, c'è o non c'è questo articolo nel VIGENTE C.P.P.?

Ma almeno non rompere più le scatole e va a pulire le spiagge, va. 

 

 

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49 minuti fa, fosforo311 ha scritto:

Ma stai ancora a blaterare, deficiente? Hai scritto o non hai scritto:

"NESSUNA TRACCIA DELL'ART. 344-BIS" ? 

E ora che dici, c'è o non c'è questo articolo nel VIGENTE C.P.P.?

Ma almeno non rompere più le scatole e va a pulire le spiagge, va. 

 

 

Ma vai a caga re formidabile Cazzaro e Panzanaro …!!!

 

Art. 344-bis – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

05.10.2021 

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza. 
4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di
cassazione. 
5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l’impugnazione della sentenza. 
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. 
7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo. 
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617. 
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. (1)

(1) Articolo inserito, con decorrenza 19 ottobre 2021, dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 27 settembre 2021, n. 134. A norma dei commi da 3 a 5 del medesimo art. 2 della L. 134/2021, le presenti disposizioni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Per tali procedimenti nei quali, alla data del 19 ottobre 2021, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis del codice di procedura penale decorrono dal 19 ottobre 2021. Se l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per 

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Alla semplice domanda "l'articolo 344-bis ha efficacia o no rispetto a tutti i procedimenti penali?" il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 risponde con un'altra domanda. Eppure la domanda è semplice:

l'articolo 344-bis ha efficacia o no rispetto a tutti i procedimenti penali?

Ripeto la sfida: il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 risponda alla semplice domanda e qualora l'articolo 344-bis non avesse efficacia rispetto a tutti i procedimenti penali allora il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 sparisca dal forum, come avrebbe dovuto fare da tempo.

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Da che mondo è mondo le persone serie rispondono a una sfida accettandola o rifiutandola: troppo comodo e per nulla serio rivoltare la pizza e lanciare una controsfida. La mutatio controversiae  lasciamola ai sofisti, ai conigli e ai quaquaraquà. Qui stavamo parlando, stavi parlando, di altro, Saurino. 

Hai scritto o non hai scritto:

"NESSUNA TRACCIA DELL'ART. 344-BIS" ?

Hai scritto o non hai scritto, in rosso, in grassetto e in caratteri giganti:

al 24 ottobre 2021 la legge delega 134/2021

NON HA MODIFICATO

il codice penale e

NON HA MODIFICATO

il codice di procedura penale.

                              ?

Che fai, non rispondi, Saurino?

Bene, ma almeno non rompermi più le scatole e va a pulire le spiagge, vai. 

E magari nelle pause leggiti attentamente questo:

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/10/19/riforma-del-processo-penale-le-disposizioni-che-entrano-in-vigore-oggi 

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Devi scusarmi , emerito Cazzaro , se intervengo nuovamente . Ti chiedo :” Perché non ti appendi  al pennone più alto che trovi ?”  Ma, almeno , hai il minimo sentore di quel di cui si parla ?? 

……A tale scopo è stato inserito l’art. 344 bis c.p.p., in base al quale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni, e di quello di cassazione entro un anno, costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.  

Per determinati reati indicati nell’art. 344 bis – ovvero quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o nell’ambito di associazioni mafiose, ed inoltre quelli di violenza sessuale aggravata o di gruppo e di traffico di stupefacenti – le proroghe possono invece essere concesse senza limiti di tempo.  

È prevista una disciplina transitoria in base alla quale le disposizioni in tema di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 2/2019 che aveva introdotto il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. 

 

Modificato da mark222220

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Alla semplice domanda "l'articolo 344-bis ha efficacia o no rispetto a tutti i procedimenti penali?" il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 non ha ancora risposto.

Eppure la domanda è semplicissima:

l'articolo 344-bis ha efficacia o no rispetto a tutti i procedimenti penali?

Nonostante la domanda sia semplicissima, il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 non ha ancora risposto.

Esattamente come il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 non ha ancora fatto il nome dell'economista insignito del Nobel che avrebbe teorizzato una crescita illimitata.

Esattamente come il cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31, dopo avere  scritto nel post del 09 ottobre 2021 (ore 00.30) come nota Amartya Sen (Nobel per l'economia), usare il PIL come indicatore di sviluppo non è solo stupido ma anche immorale, non dice dove Amartya Sen (che non è Piergiorgio Odifreddi, NdA)

https://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen

abbia scritto che usare il PIL come indicatore di sviluppo è immorale.

Non resta che raccomandare al cialtronissimo peracottaro seriale fosforo31 di seguire con scrupolo certosino l'imperativo categorico

STRUNZ STATT CITT!

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Scusa Saurino, hai scritto e riscritto una fesseria, e a caratteri cubitali, e questo è pacifico. Sei scappato davanti alla mia sfida e hai rimediato una ciclopica figuradicacca. E anche questo è pacifico. E stai ancora qui a parlare e a rompere le scatole ai forumisti seri e al sottoscritto? Sei proprio privo di dignità! Non ce ne può fregardimeno, in questa sede, se l'art.344 bis si applica o non si applica a tutti i procedimenti! Se l'hanno inserito nel Codice un motivo ci sarà. Qui si parlava di altro. Ovvero della sua presenza o meno nel Codice. Capito Saurino? Questo articolo oggi fa parte integrante del Codice di procedura penale, insieme a diverse altre novità, TUTTE IN VIGORE, presenti nel predetto codice e nel Codice penale, tutte introdotte dalla schiforma Cartabia, come la chiama Travaglio. E allora ti do un consiglio amichevole, Saurino. Non prolungare la tua figuraccia tenendo su questa discussione, ma fa esattamente quello che un grande e compianto giornalista napoletano di basket suggerì a Mike D'Antoni, detto Boccaperta perché protestava dal primo all'ultimo minuto per condizionare gli arbitri:

prendi uno str.onzo di cane e tappati la bocca! 

 

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