A quei tempi , due insospettabili , già non facevano piangere i ricchi ..

Ci avevano pensato nel 2006 i compagnoni Luigi Bersani  come ministro Sviluppo Economico  e “ guardaunpo’chie’ Enrico Letta” come sottosegretario .Presudenza del Consigliom..... Ora , invece, con Draghi , vogliono farli piangere a dirotto . Che banda di raccattati .   Tag : “quando vai a casa stanco dal lavoro , sappi che a Formigoni hanno restituito il vitalizio . Ma sappi pure che i compagnoni Bersani e Letta (E), Co u caz .z.o che vogliono far piangere i ricchi...!! (Leggasi con attenzione l’art 1 comma 78 TUS e , se non chiedo troppo , art 78 lettera A del TUS.
IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE SUCCESSIONI E DELLE DONAZIONI 
dopo la legge 24 novembre 2006 n. 286 (in vigore dal 29 novembre 2006) e la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007)
Eredi:
coniuge
parenti in linea retta
Eredi:
fratelli e sorelle
Eredi:
parenti sino al 4° grado
(diversi da fratelli e sorelle)
affini in linea retta
affini in linea collaterale sino al 3° grado
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili altri beni
Imposta successione
Sul valore complessivo dei beni e diritti Franchigia per ogni erede €. 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 4%
Imposta successione
Sul valore complessivo dei beni e diritti
Franchigia per ogni erede €. 100.000,00
Oltre la franchigia: 6%
Imposta successione
Sul valore complessivo dei beni e diritti
6%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta catastale €. 168,00
1% -
Imposta catastale €. 168,00
1% -
Imposta catastale €. 168,00
1% -
GUIDA OPERATIVA
Trasferimenti per causa di morte
                                                              1

     Eredi:
altri soggetti
Eredi:
soggetti handicap
grave a 5.2.1992 n. 104)
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili
Imposta successione
Sul valore complessivo dei beni e diritti
8%
Imposta successione
Sul valore complessivo dei beni e diritti Franchigia per ogni erede €. 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
- se coniuge o parente in linea retta: 4%
- se parente sino al 4° gra- do, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6%
- negli altri casi: 8%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2%
Imposta catastale €. 168,00
1% -
Imposta catastale €. 168,00
1%
                        portatori (riconosciuto
di
   sensi
legge
        altri beni
-
-
    N.B.: la nuova disciplina dettata in tema di imposta di successione ha effetto per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.
La nuova disciplina in tema di imposta di donazione dettata dalla legge 286/2006, ha, invece, effetto per gli atti posti in essere dal 29 novembre 2006; la nuova disciplina dettata in tema di imposta di donazione, così come modificata dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha, invece, effetto per gli atti posti in essere dal 1 gennaio 2007;
Donazioni, trasferimenti a titolo gratuito e atti costitutivi di vincoli di destinazione
          beneficiari:
coniuge
parenti in linea retta
beneficiari:
fratelli e sorelle
beneficiari:
parenti sino al 4° grado
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili altri beni
prima casa
Imposta donazione
Franchigia per ogni benefi- ciario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%
Imposta donazione
Franchigia per ogni benefi- ciario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%
Imposta donazione
6%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
Imposta catastale €. 168,00
1% -
Imposta catastale €. 168,00
1%
Imposta catastale €. 168,00
                                                    2

     (diversi da fratelli e sorelle)
altri immobili
6% 2% 1%
   altri beni
  6%
   -
    -
  affini in linea retta
affini in linea collaterale sino al 3° grado
beneficiari:
altri soggetti
beneficiari:
soggetti handicap
grave a 5.2.1992 n. 104)
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili
Imposta donazione 8%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
Imposta catastale €. 168,00
               8% 2% 1% 8% - -
                   portatori di (riconosciuto
Imposta donazione
Franchigia per ogni beneficiario €. 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
- se coniuge o parente in linea retta: 4%
- se parente sino al 4° gra- do, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6%
- negli altri casi: 8%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2%
Imposta catastale €. 168,00
1%
   sensi
legge
        altri beni
-
-
    N.B.: le franchigie fissate ai fini dell'imposta
con cadenza quadriennale mediante decreto
l'indice del costo della vita (art. 2 comma 51 legge 286/2006)
di successione e dell'imposta di donazione saranno aggiornate del Ministro dell'Economia e delle finanze, tenendo conto del-
   c. 47
LA NUOVA NORMATIVA
Legge 24 novembre 2006 n. 286 (cd. "collegato fiscale")
ART. 2
È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per dona- zione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
   c. 48
  I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti ali- quote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
   c. 49
   Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favo- re di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al va- lore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
 3

      a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficia- rio, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
 c. 50 c. 51
Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo della vita.
     c. 52
  Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc- cessive modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
   c. 53
   Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ot- tobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiara- zioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
  Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (cd. "finanziaria 2007") ART. 1
   c. 77
   All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficia- rio, 100.000 euro: 6 per cento”;
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento”;
c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
“49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap ricono- sciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valo- re della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro”.
   c. 78
  Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.”;
b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle a-
ziende, delle azioni, delle quote sociali.”;
c) all’articolo 31, comma 1, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
 c. 79
Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture priva- te non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4

IMPOSTA DI DONAZIONE GUIDA OPERATIVA
         beneficiari:
coniuge
parenti in linea retta
beneficiari:
fratelli e sorelle
beneficiari:
parenti sino al 4° grado
(diversi da fratelli e sorelle)
affini in linea retta
affini in linea collaterale sino al 3° grado
beneficiari:
altri soggetti
beneficiari:
soggetti handicap
grave a 5.2.1992 n. 104)
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili
prima casa altri immobili altri beni
prima casa altri immobili
Imposta donazione
Franchigia per ogni benefi- ciario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%
Imposta donazione
Franchigia per ogni benefi- ciario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6% Franchigia per ogni benefi- ciario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%
Imposta donazione
6% 6%
Imposta donazione 8%
8%
8%
Imposta donazione
Franchigia per ogni beneficiario €. 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
- se coniuge o parente in linea retta: 4%
- se parente sino al 4° gra- do, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6%
- negli altri casi: 8%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2%
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2% -
Imposta di tra- scrizione
€. 168,00
2%
Imposta catastale €. 168,00
1% -
Imposta catastale €. 168,00
1%
Imposta catastale €. 168,00
1%
Imposta catastale €. 168,00
1% -
Imposta catastale €. 168,00
1%
                                                      altri beni
  6%
   -
    -
                                    portatori di (riconosciuto
   sensi
legge
      

Modificato da mark222220

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5 messaggi in questa discussione

Lei che ha letto tutto e che tutto ha capito, ci fa qualche esempio pratico, ridicola boccuccia di rosa pisana?

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E te , Sanchina , vorresti far credere che in 4 minuti ( tempo dalla pubblicazione del post , al tempo della tua risposta , nda) , hai letto tutto ??  Bugiardella !! Trattasi solo della tua solita risposta del menga ( Chi l’ha nel Kukulo se lo tenga . Ogni riferimento alla forumista Sanchina e’ voluto , nda) per fare un po’ di polemica . Comunque se tu avessi letto , ma bugiardella non lo hai fatto , oltre a pubblicare quasi integralmente il TUS, ti saresti accorta che ho scritto di prestare attenzione a due ben specifici articoli . Ahi ahi ahi !! confermi , in lungo ed in largo , che l’aggettivo idio ta , ti calza a pennello . Quasi quasi come la cravatta al maiale . 

Modificato da mark222220

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Mi perdoni ridicola pisana ho forse detto che ho letto tutto?

Mi sono limitato a chiedere a lei che ha letto tutto e tutto ha capito, di farci qualche esempio costruttivo per farci comprendere.

Dovrebbe farlo per i forumisti che la seguono, so benissimo che per me non lo farebbe mai, ma per il resto dei lettori lo deve davvero fare.

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Hanno ragione coloro che con più forza ti hanno dato dell’idio ta . Sei una ragazzetta insulsa ...!! 😂😁😂😁

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Mi sorge il dubbio che non sia in grado di fare nessun esempio, ridicola pisana, per il semplice motivo che essendo 222232 volte i diota non ha capito un caxzo di quello che ha pubblicato.

Sbaglio?

Se non sbaglio faccia un esempio per i suoi lettori.

Le ricordo anche che i suoi lettori sarebbero curiosi di sapere se lei è davvero monolaureata.

Buon pomeriggio.

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